Arriva il tribunale del digitale: l’Italia potrebbe essere la prima in Europa ad avere giudici specializzati in AI

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Un disegno di legge all'esame del Senato, presentato dal senatore dem Nicola Irto e nato dall'elaborazione giudiridica dell'avvocato Antonino Polimeni prevede l'istituzione di sezioni specializzate in materia digitale presso i tribunali ordinari, competenti per controversie su software, cloud, dati e sistemi di intelligenza artificiale. Se approvato, l'Italia sarebbe il primo paese dell'Unione europea a dotarsi di un presidio giudiziario dedicato al contenzioso digitale civile e commerciale.

Un disegno di legge presentato al Senato dal senatore dem Nicola Irto punta a colmare un vuoto ordinamentale che l’economia digitale italiana rende ogni anno più evidente. La proposta nasce dall’elaborazione giuridica dell’avvocato Antonino Polimeni, esperto di diritto digitale, che ha ideato e sviluppato l’impianto normativo e lo ha proposto al senatore come risposta organica a un problema strutturale: le controversie su cloud, software, intelligenza artificiale e piattaforme online oggi finiscono davanti a giudici generalisti, senza competenze tecniche specifiche sul digitale.

Il contesto che giustifica la proposta è descritto dai dati. Nel 2025, il 68,1% delle imprese italiane con almeno dieci addetti acquistava servizi cloud di livello intermedio o avanzato, il 56% utilizzava software gestionali per la gestione operativa e il 16,4% impiegava almeno una tecnologia di intelligenza artificiale nei propri processi produttivi e decisionali. Nelle grandi imprese questa quota saliva al 53,1%. Sono numeri che descrivono un’economia in cui il rapporto contrattuale digitale ha smesso di essere un’eccezione per diventare routine quotidiana: forniture di software, servizi in cloud, contratti di intermediazione online, gestione di dati, accordi su sistemi di intelligenza artificiale. Ogni categoria genera un contenzioso con caratteristiche peculiari, in cui la questione giuridica e quella tecnica sono intrecciate in modo difficilmente separabile, e in cui la valutazione della diligenza professionale, la prova del danno e la qualificazione dell’inadempimento richiedono strumenti analitici che i giudici generalisti non sono strutturalmente attrezzati a maneggiare in modo continuativo.

Come funziona la proposta e cosa cambia per chi litiga sul digitale

Il criterio che delimita la competenza delle nuove sezioni è la nozione di “rapporti giuridici a prestazione digitale prevalente”: vi rientrano le controversie in cui il nucleo principale della domanda riguarda la fornitura, lo sviluppo, la concessione in uso, l’integrazione, la manutenzione o lo sfruttamento economico di beni, servizi, sistemi o infrastrutture digitali, compresi i sistemi di intelligenza artificiale come definiti dal regolamento europeo 2024/1689.

Restano fuori dalla competenza delle nuove sezioni le controversie attribuite al giudice del lavoro e quelle devolute alla giurisdizione amministrativa, così come i casi già di spettanza delle sezioni in materia di impresa quando il profilo digitale abbia carattere accessorio rispetto all’oggetto principale. In questo modo la proposta si innesta nel sistema esistente senza duplicazioni. La nuova specializzazione non sostituisce le sezioni impresa, ma le affianca su un terreno diverso, individuato dalla centralità della prestazione digitale e non dalla sola presenza di tecnologia nel rapporto controverso.

Sul piano organizzativo, le nuove sezioni sarebbero istituite presso le stesse sedi oggi previste per le sezioni in materia di impresa. I magistrati assegnati seguirebbero percorsi di formazione iniziale e permanente affidati alla Scuola superiore della magistratura, che dovrà definire e attivare i programmi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore. Il Consiglio superiore della magistratura provvederà agli adempimenti tabellari nello stesso termine. La clausola di invarianza finanziaria esclude oneri aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni, che provvederebbero con risorse già disponibili a legislazione vigente.

L’iter parlamentare e le disposizioni transitorie

Il disegno di legge è stato presentato lo scorso 11 giugno 2026 ed è attualmente in fase di esame preliminare al Senato. Le disposizioni transitorie prevedono che le nuove regole si applichino ai giudizi instaurati a partire dal centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore, mentre le controversie già pendenti resterebbero attribuite al giudice precedentemente competente.

Sul piano costituzionale, il testo si muove entro il perimetro già tracciato dall’articolo 102 della Costituzione, che consente l’istituzione di sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari. La proposta non introduce un nuovo giudice speciale e non altera il riparto delle giurisdizioni: crea una specializzazione interna all’ordine giudiziario ordinario, limitata al settore civile e commerciale, sul modello già sperimentato con le sezioni in materia di impresa, poi ampliate per includere materie di proprietà industriale e intellettuale.

L’Italia prima in Europa, in un quadro internazionale già avanzato

Se approvata, la proposta farebbe dell’Italia il primo paese dell’Unione europea a dotarsi di sezioni specializzate dedicate esclusivamente al contenzioso digitale civile e commerciale. A livello europeo, l’attenzione si concentra sulla digitalizzazione dei processi: la Commissione lavora alla strategia DigitalJustice@2030 e alla e-Justice Strategy 2024-2028, entrambe orientate alla modernizzazione degli strumenti procedurali nei singoli stati membri. Francia e Germania hanno introdotto camere commerciali internazionali per le controversie transfrontaliere, senza però costruire sezioni dedicate al digitale come prestazione prevalente. Il territorio che il ddl intende occupare è, presumibilmente, ancora libero nell’ordinamento continentale.

Al di fuori dell’Europa i modelli di riferimento esistono già da anni. Nel Regno Unito la Technology and Construction Court, inserita nella King’s Bench Division, opera come sezione specializzata competente anche per controversie su progettazione, fornitura e installazione di software e sistemi di rete: nel rapporto 2023-2024 si definisce “very busy”, registra un tasso di definizione conciliativa superiore all’80% e tempi ordinari di trattazione compresi tra dodici e diciotto mesi. In Cina, le Internet Court di Hangzhou, Pechino e Guangzhou – operative rispettivamente dal 2017 e dal 2018 – avevano gestito quasi 120.000 cause entro ottobre 2019, con una riduzione dei tempi di trattazione vicina al 50%; nel 2025 la Corte Suprema del Popolo ne ha ridefinito la giurisdizione per concentrarla su controversie della digital economy, includendo quelle su titolarità dei dati, tutela della riservatezza, proprietà virtuale e concorrenza sleale nel cyberspazio. A Singapore, dal 16 marzo 2026 è operativa la Digital Economy Specialised List presso la General Division dell’High Court, dedicata a liti su intelligenza artificiale, cloud, distributed ledger, cripto-attività e smart contracts. Il dato che il ddl richiama come particolarmente significativo è che anche un ordinamento di common law fortemente orientato all’efficienza abbia scelto di concentrare queste controversie all’interno della giurisdizione ordinaria mediante una lista specialistica, piuttosto che istituire un giudice separato.

La Corte Suprema di Singapore aveva già ricevuto 12.363 nuovi casi nel 2023, segnale di un sistema giudiziario sotto pressione che ha scelto la specializzazione come risposta alla crescita quantitativa del contenzioso tecnologico. Il ddl in esame al Senato italiano prova a replicare la stessa logica, adattandola all’ordinamento nazionale.