Claim ambientali falsi, l’UE fissa le nuove regole. Cosa cambia dal 27 settembre 2026

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L'intesa comune della rete CPC chiarisce come le autorità nazionali devono trattare i prodotti con claim ambientali prodotti prima del 27 settembre 2026 ma venduti dopo quella data. Le sanzioni potranno essere graduate in base al caso concreto, ma nessuna violazione potrà essere lasciata senza conseguenze.

La rete europea delle autorità di protezione dei consumatori (CPC) ha pubblicato un’intesa comune per definire un punto rimasto a lungo incerto nell’applicazione della direttiva EmpCo, quello dei prodotti fabbricati prima della sua entrata in vigore ma ancora presenti sugli scaffali dopo quella data. Il documento, accolto con favore dalla Commissione europea, arriva a pochi mesi dalla scadenza fissata per il 27 settembre 2026 e riguarda direttamente le aziende che vendono online in tutta l’Unione.

Cosa prevede la direttiva EmpCo

La direttiva modifica le norme già esistenti sulle pratiche commerciali sleali e sui diritti dei consumatori. Da settembre 2026 saranno vietate le affermazioni ambientali generiche prive di specificazione concreta nello stesso supporto comunicativo, quelle etichette di sostenibilità create internamente dalle aziende senza alcuna certificazione da parte di un ente terzo indipendente e i claim che si basano soltanto sull’acquisto di crediti di compensazione per rivendicare la neutralità climatica di un prodotto. Un’affermazione come “prodotto sostenibile” stampata su una confezione, senza altri dettagli verificabili nello stesso spazio, rientrerebbe proprio in questa categoria vietata, mentre una dicitura come “il 90% dell’energia usata per produrre questo imballaggio proviene da fonti rinnovabili” resterebbe ammessa perché fornisce un dato specifico e controllabile.

Il nodo del vecchio stock

La domanda che le aziende si sono poste riguarda proprio i prodotti già fabbricati, imballati o distribuiti prima della scadenza, ma destinati a restare in vendita anche successivamente. L’intesa CPC chiarisce che non esiste alcuna esenzione automatica per questi casi.

Le autorità nazionali potranno riconoscere periodi transitori di durata variabile, tenendo conto del tipo di prodotto sotto esame: un bene deperibile con rotazione rapida di magazzino pone infatti problemi diversi rispetto a un elettrodomestico destinato a restare sullo scaffale per anni. La Commissione ha inoltre respinto le richieste, arrivate da diverse associazioni di categoria attraverso una lettera aperta, di introdurre una regola generale di esenzione per lo stock precedente alla scadenza, suggerendo come alternativa pratica l’uso di adesivi correttivi o di informazioni aggiuntive esposte al punto vendita, soluzione che secondo diversi operatori del settore comporta comunque costi organizzativi rilevanti su larga scala.

Sanzioni e margini delle autorità

Le autorità nazionali competenti potranno graduare le sanzioni caso per caso, valutando la gravità della violazione, la diffusione del prodotto sul mercato e il comportamento tenuto dall’azienda coinvolta, ma non potranno chiudere un occhio davanti a un’infrazione accertata. Per le violazioni transfrontaliere più estese, quelle che riguardano almeno tre Stati membri dell’Unione, la sanzione applicabile attraverso il meccanismo CPC può arrivare fino al 4% del fatturato annuo realizzato nell’Unione europea, con una soglia minima fissata a due milioni di euro qualora tale importo risulti più alto rispetto alla percentuale calcolata sul fatturato.

Il 27 marzo 2026 è scaduto il termine entro cui gli Stati membri avrebbero dovuto recepire la direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali, mentre l’applicazione pratica delle regole resta fissata al 27 settembre 2026 in tutti i 27 Paesi dell’Unione, indipendentemente dallo stato di recepimento raggiunto da ciascun governo.