Rendere riconoscibile un contenuto realizzato con l’intelligenza artificiale diventa un obbligo giuridico con l’applicazione dell’articolo 50 dell’AI Act, il regolamento comunitario sull’intelligenza artificiale. Chi sviluppa o utilizza chatbot, generatori di immagini, audio, video e testi sintetici dovrà garantire che l’origine artificiale di un contenuto risulti chiara a chi lo riceve. Le linee guida pubblicate dalla Commissione europea il 20 luglio chiariscono come applicare una norma rimasta per mesi sul piano dei principi, in attesa di indicazioni operative.
Fornitori e utilizzatori, obblighi distinti per ruoli diversi
Le linee guida distinguono con chiarezza due categorie di soggetti coinvolti. I fornitori progettano i sistemi, gli utilizzatori li impiegano nella pratica quotidiana.
I fornitori dovranno costruire i propri sistemi in modo che l’utente venga informato quando interagisce con un chatbot o un assistente virtuale, integrando al tempo stesso marcatori tecnici leggibili dalle macchine per rendere identificabili i contenuti generati o modificati. Gli utilizzatori, dal canto loro, rispondono di obblighi rivolti direttamente al pubblico finale. Devono segnalare quando una persona viene esposta a un deepfake oppure a un testo su un tema di interesse pubblico generato senza revisione umana, e lo stesso vale per i sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica. La stessa azienda può ritrovarsi a coprire entrambi i ruoli quando sviluppa internamente uno strumento e lo utilizza per produrre contenuti destinati al pubblico, con la conseguenza pratica di dover rispettare due set di regole nello stesso momento.
Deepfake e testi generati, dove passa il confine dell’obbligo
Un deepfake, nella definizione delle linee guida, è un contenuto audio, video o immagine che riproduce persone, oggetti o eventi in modo tanto realistico da apparire autentico.
Chi genera o diffonde questo tipo di materiale deve dichiararne l’origine sintetica in modo chiaro fin dal primo momento di esposizione del pubblico. Per le opere dichiaratamente artistiche, creative o satiriche l’obbligo si attenua, riducendosi a una segnalazione che non ostacoli la fruizione, anche se l’indicazione della natura artificiale resta comunque accessibile e non può finire relegata a un disclaimer marginale.
Sul fronte dei testi il perimetro è più stretto. L’obbligo di etichettatura riguarda i contenuti prodotti artificialmente e diffusi su questioni di interesse pubblico senza un effettivo controllo editoriale umano, e decade quando l’utilizzatore assume la piena responsabilità editoriale sul testo pubblicato. Per gli editori e i professionisti dell’informazione questo aspetto ha un peso pratico immediato, perché sposta l’attenzione dal semplice impiego di uno strumento di intelligenza artificiale generativa al grado di controllo redazionale esercitato sul risultato finale. Byte.it aveva già raccontato l’impianto degli obblighi previsti dall’articolo 50, con la distinzione tra fornitori e utilizzatori chiamati a rispondere di adempimenti diversi, un impianto che le linee guida di luglio confermano nella sostanza.
Sanzioni e le prossime scadenze del regolamento
Le violazioni delle regole di trasparenza sono sanzionabili fino a 15 milioni di euro, oppure fino al 3% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente per le imprese, se l’importo risulta superiore. Il 2 agosto segna l’avvio della vigilanza su gran parte del regolamento, compresi i poteri sanzionatori attribuiti alla Commissione e alle autorità nazionali competenti. Sul piano pratico, la Commissione ha reso disponibili anche le icone ufficiali per etichettare i contenuti generati dall’intelligenza artificiale, uno strumento facoltativo che le aziende possono scegliere per assolvere all’obbligo di segnalazione.
Gli obblighi legati alla marcatura tecnica dei contenuti diventeranno pienamente operativi dal 2 dicembre 2026 per i sistemi già presenti sul mercato. L’avvocato Ernesto Belisario ha definito stretti i margini lasciati alle imprese per adeguarsi.
