Il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso il 15 maggio 2026 un comunicato ufficiale rivolto ai media italiani, prendendo posizione sulla copertura giornalistica del caso Garlasco. Al centro della contestazione c’è la messa in onda da parte del programma Quarta Repubblica di Rete 4 di audio e trascrizioni di colloqui tra Alberto Stasi e il suo avvocato difensore, comunicazioni che il Codice di procedura penale vieta espressamente di rendere pubbliche. L’Unione delle Camere penali italiane aveva già stigmatizzato l’accaduto nelle ore precedenti. Pasquale Stanzione, presidente dell’Autorità, ha rinnovato il richiamo al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, delle Regole deontologiche dei giornalisti e delle garanzie costituzionali.
Quando la cronaca diventa processo mediatico
Sul caso Garlasco, il Garante parla di “continua e morbosa spettacolarizzazione” di una vicenda di cronaca giudiziaria.
Nella nota ufficiale, l’Autorità precisa che il principio di essenzialità dell’informazione vale per tutti i soggetti coinvolti nella narrazione mediatica: per la vittima e i suoi familiari, per gli indagati, ma anche per chiunque compaia marginalmente nella ricostruzione dei fatti. Il richiamo al rispetto della dignità personale, in questo senso, supera la distinzione tra colpevoli e innocenti, tra protagonisti e comparse, e investe l’intero perimetro della copertura giornalistica di un caso che dura da quasi vent’anni. Il Garante precisa di continuare a vigilare sulla vicenda, anche alla luce dei reclami ricevuti dagli interessati, e si riserva di intervenire ulteriormente rispetto alle istruttorie già aperte, comprese eventuali azioni nei confronti di soggetti che abbiano utilizzato o amplificato contenuti diffusi illecitamente.
L’Autorità prende atto della successiva rimozione del servizio dalla piattaforma televisiva online, ma non considera la questione chiusa.
Chi condivide un contenuto illecito risponde come chi lo ha prodotto
Uno dei passaggi più rilevanti del comunicato riguarda la catena di responsabilità nella diffusione dei contenuti online. Il Garante chiarisce che la riproduzione, la condivisione o la pubblicazione ulteriore di materiali acquisiti in modo illecito può integrare a tutti gli effetti una violazione della disciplina europea sulla protezione dei dati personali. Non si tratta, quindi, di una responsabilità limitata a chi ha prodotto o trasmesso il contenuto per la prima volta: il perimetro si estende a chiunque partecipi alla sua circolazione, anche attraverso una semplice condivisione sui social network. Questo principio tocca direttamente il funzionamento delle piattaforme digitali, dove la viralità dei contenuti può moltiplicare il danno in poche ore, rendendo di fatto irrilevante la rimozione tardiva dalla fonte originaria.
L’Autorità torna anche sul tema dei deepfake generati da intelligenza artificiale, già oggetto di un provvedimento pubblicato a inizio maggio 2026. In quel documento il Garante aveva ribadito che l’utilizzo di servizi capaci di produrre immagini o audio realistici a partire da volti e voci di persone reali, senza il loro consenso, configura violazioni gravi dei diritti fondamentali e può integrare fattispecie di reato. Il riferimento esplicito riguarda piattaforme come Grok, ChatGPT e Clothoff, quest’ultima già destinataria di un provvedimento di blocco nell’ottobre 2025. Su questo fronte, l’Autorità ha ribadito la necessità di ottenere poteri più ampi per interdire rapidamente il collegamento dall’Italia a piattaforme che diffondono contenuti illeciti, strumento che permetterebbe di interrompere la propagazione virale prima che il danno diventi irreversibile.
