Sul sito di una clinica di medicina estetica con sede a Recklinghausen, i pazienti potevano chattare in tempo reale con un assistente virtuale, prenotare appuntamenti e ricevere risposte su trattamenti e professionisti. Niente di insolito, almeno in apparenza. Il problema era nel contenuto di quelle risposte fornite dal chatbot che, interrogato sulle qualifiche dei due medici dell’azienda, li presentava come “specialisti in chirurgia plastica ed estetica” e “specialisti in medicina estetica”, titoli che nessuno dei due possedeva né era autorizzato a utilizzare.
La clinica dei medici-influencer e il bot che inventava titoli
La società coinvolta è Aesthetify GmbH, riconoscibile al grande pubblico perché i suoi fondatori operano sui social con i nomi “Dr. Rick” e “Dr. Nick” — al secolo Henrik Heüveldop e Dominik Bettray, entrambi medici ma privi delle specializzazioni che il chatbot attribuiva loro con disinvoltura. L’associazione pubblica per la tutela dei consumatori del Nordreno-Vestfalia, la Verbraucherzentrale NRW, ha individuato il problema e ha avviato la procedura prevista dalla legge: prima una diffida formale con richiesta di sottoscrivere un impegno scritto a non reiterare il comportamento, accompagnato da clausola penale. L’azienda ha disattivato il bot, ma si è rifiutata di firmare quell’impegno. Una scelta che ha reso inevitabile il ricorso al giudice.
L’azione è stata promossa ai sensi dell’Unterlassungsklagengesetz, la legge tedesca sulle azioni inibitorie collettive a tutela dei consumatori. Dall’1 luglio 2025, per tutto il Land Nordreno-Vestfalia, la competenza centralizzata su questo tipo di cause spetta proprio all’OLG Hamm.
Il cuore della sentenza: il chatbot non è un estraneo
Il 4° Senato civile dell’OLG Hamm ha emesso la sentenza il 12 maggio 2026 (ruolo I-4 UKl 3/25), qualificando le risposte del chatbot come pratica commerciale ingannevole ai sensi del § 5, commi 1 e 2 n. 3 della legge tedesca contro la concorrenza sleale. La norma colpisce le dichiarazioni false sullo status professionale e sulle qualifiche di un imprenditore, vale a dire esattamente il tipo di affermazioni che il bot produceva ogni volta che un utente poneva domande sui medici della clinica.
La difesa di Aesthetify era costruita su un argomento che, almeno in teoria, poteva sembrare plausibile: le risposte errate non erano state scritte da nessun dipendente né deliberatamente inserite nel sistema, quindi non potevano essere attribuite all’azienda come propria condotta commerciale. Il chatbot, sosteneva la società, andava trattato come un soggetto terzo rispetto all’impresa, con la conseguenza che la responsabilità avrebbe dovuto essere valutata secondo i criteri delle Verkehrssicherungspflichten, ossia gli obblighi di vigilanza e prevenzione che si applicano quando si risponde per il comportamento di qualcun altro. Dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni ragionevoli, per esempio alimentare il sistema solo con dati corretti, avrebbe potuto, secondo questa logica, esonerare l’azienda. Il Senato ha respinto l’impostazione nella sua interezza. Un sistema IA attivato e gestito dall’impresa sul proprio sito istituzionale è parte del suo apparato comunicativo verso i consumatori, strumento diretto dell’azienda stessa. Non esiste uno spazio giuridico in cui collocarlo “fuori” dall’organizzazione. E, aggiunge il tribunale con un’affermazione destinata a pesare nei dibattiti futuri, questa conclusione vale anche nell’ipotesi in cui l’azienda dimostri di aver configurato il chatbot esclusivamente con informazioni accurate: l’output errato generato autonomamente dal sistema rimane a carico di chi lo ha attivato. La condanna include l’inibitoria all’uso delle qualifiche contestate e il rimborso delle spese di diffida, pari a 260 euro.
La strada verso il Bundesgerichtshof
La sentenza non ha ancora acquisito forza definitiva. Il Senato stesso ha riconosciuto che le questioni giuridiche affrontate su come attribuire all’imprenditore le dichiarazioni prodotte autonomamente da un sistema di intelligenza artificiale sono del tutto inedite sul piano della giurisprudenza d’appello tedesca, e ha ammesso la Revision davanti al Bundesgerichtshof, la Corte federale di giustizia. Sarà quella sede a stabilire se il principio enunciato a Hamm regge sul piano del diritto federale e se diventa il parametro per i casi successivi. Il testo integrale delle motivazioni scritte sarà reso disponibile sulla banca dati nrwe.de non appena depositato.
Per il momento, si tratta del primo precedente d’appello tedesco noto che imputa direttamente all’esercente l’output del proprio chatbot, senza possibilità di invocare la distinzione tra comportamento proprio e comportamento altrui. Il caso Aesthetify è già citato nel dibattito europeo sulla responsabilità per i sistemi IA, in un momento in cui l’AI Act è operativo e la direttiva sulla responsabilità per i prodotti difettosi che estende il perimetro della responsabilità oggettiva al software — è in fase di recepimento negli Stati membri.
La vicenda riguarda il diritto tedesco della concorrenza sleale e le motivazioni scritte non sono ancora depositate, due elementi da considerare prima di trarne conclusioni automatiche per altri ordinamenti. Ciò detto, la direzione indicata dal Senato di Hamm è coerente con l’orientamento che si sta consolidando a livello europeo: chi mette un sistema IA a dialogare con i propri clienti ne assume la responsabilità come fosse la propria voce.
