Il Garante multa Tim per 9,5 milioni, la truffa dei finti agenti dietro le chiamate moleste

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Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto a TIM una sanzione di 9 milioni e 516 mila euro per violazioni sul telemarketing, tra spoofing, consensi illeciti e ostacoli all'esercizio dei diritti degli utenti. Il provvedimento nasce da circa 7.000 segnalazioni raccolte nel 2025 e impone all'azienda correttivi immediati sulla generazione delle lead e sui controlli della rete di vendita

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Tim per 9 milioni e 516 mila euro. La decisione arriva al termine di un’istruttoria sul telemarketing condotto tramite agenzie esterne.

All’origine del procedimento ci sono circa 7.000 segnalazioni raccolte nel corso del 2025, presentate da utenti che avevano ricevuto chiamate promozionali indesiderate riconducibili a Tim. Le numerazioni utilizzate risultavano in molti casi estranee al Registro degli operatori di comunicazione, oppure alterate attraverso tecniche di spoofing, e finivano spesso per raggiungere persone iscritte al Registro pubblico delle opposizioni. Gli accertamenti ispettivi del Garante hanno permesso di ricostruire un meccanismo preciso dietro queste chiamate, coordinato da call center che agivano formalmente per conto della rete di vendita ufficiale ma senza rispettarne le regole di tracciabilità. L’obiettivo del sistema era raccogliere dati personali e generare contatti commerciali facendo credere agli utenti di parlare con un agente autorizzato.

Come funzionava lo schema delle chiamate

Il meccanismo si sviluppava in tre fasi distinte. Nella prima fase l’utente riceveva una chiamata da un numero camuffato, durante la quale un operatore proponeva l’attivazione di offerte o servizi Tim, senza che la numerazione risultasse collegata alla rete ufficiale. Seguiva un secondo passaggio affidato a un SMS, contenente un link verso la pagina web di un partner regolarmente accreditato nella rete di vendita: qui l’utente veniva invitato a compilare un modulo per richiedere autonomamente un ricontatto, quella che nel gergo del settore viene chiamata lead. A quel punto interveniva la terza fase, con una nuova chiamata effettuata stavolta da un numero regolarmente censito al Registro degli operatori, che dava all’intero processo l’aspetto di una trattativa legittima e apriva la strada alla sottoscrizione del contratto. Il Garante ha definito questo meccanismo uno schema illecito, costruito apposta per trasformare un contatto non autorizzato in una richiesta apparentemente spontanea da parte del cliente. Le giustificazioni fornite da Tim, basate sull’adesione a un codice di condotta di settore, non sono state ritenute sufficienti dall’Autorità.

Cosa ha accertato il Garante sui diritti degli utenti

Al meccanismo delle chiamate si è affiancato un secondo filone di accertamenti, riguardante gli obblighi di Tim verso chi aveva già presentato richieste formali. Il Garante ha rilevato risposte omesse o arrivate in ritardo rispetto alle istanze di accesso ai dati, cancellazione e opposizione al trattamento, insieme a procedure di disiscrizione descritte come eccessivamente complesse e, in alcuni casi, semplicemente non funzionanti. L’Autorità ha ribadito che aderire a un codice di condotta non esonera il titolare del trattamento dal vigilare sull’operato dei propri partner commerciali lungo l’intera filiera del telemarketing, dalla generazione del contatto fino alla chiusura del contratto.

Oltre al pagamento della sanzione, Tim dovrà introdurre correttivi nella procedura di generazione delle lead, rafforzare i controlli sulla rete di vendita e adeguare le procedure per l’esercizio dei diritti degli utenti.