Il Tar del Lazio blocca la tassa sul cloud aziendale voluta da Giuli e sostenuta dalla Siae

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Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha sospeso in via cautelare urgente il decreto del Ministero della Cultura che estendeva l'equo compenso per copia privata ai servizi di archiviazione cloud aziendali, accogliendo i ricorsi di grandi provider come AWS, IBM e Microsoft. La decisione definitiva è attesa per il 16 giugno 2026, quando il tribunale si riunirà in camera di consiglio per valutare se confermare o revocare la sospensiva.

Il fronte delle grandi aziende tecnologiche ha ottenuto un primo risultato concreto nella battaglia contro il decreto del Ministero della Cultura che aveva allargato il perimetro dell’equo compenso per copia privata ai servizi di archiviazione cloud aziendali. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha disposto la sospensione cautelare urgente del provvedimento, accogliendo i ricorsi presentati da un gruppo eterogeneo di operatori del settore: Anitec-Assinform, Microsoft, Amazon Web Services, Dropbox, IBM Italia, Esprinet, Ingram Micro e Td Synnex, tra gli altri.

Un decreto nato tra le polemiche

Il provvedimento sospeso era stato firmato dal ministro Alessandro Giuli il 23 febbraio 2026, nella serata inaugurale del Festival di Sanremo, una coincidenza che non era passata inosservata nel settore tecnologico. Il decreto aggiornava in modo complessivo la disciplina dell’equo compenso per copia privata, introducendo tre novità di peso: l’estensione del prelievo agli spazi di archiviazione in cloud, l’adeguamento delle tariffe applicate ai dispositivi fisici secondo l’andamento dell’inflazione e l’inclusione nel perimetro dei dispositivi ricondizionati, già usati e poi rimessi in circolazione. Sul piano formale, il provvedimento si appoggiava a una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del marzo 2022, che aveva stabilito come i server cloud rientrassero nel concetto di “qualsiasi supporto” ai fini dell’equo compenso, pur precisando che l’obbligo di pagamento non deve necessariamente ricadere sui provider di servizi.

Le associazioni di categoria avevano però contestato con forza l’impostazione del decreto fin dalle prime ore successive alla firma. AIIP, Assintel e Anitec-Assinform avevano parlato apertamente di prelievo ingiustificato, sottolineando che i servizi cloud B2B destinati alle imprese non ospitano per loro natura riproduzioni private di opere protette da diritto d’autore. Applicare a questi servizi un meccanismo pensato negli anni Ottanta per le cassette vergini e i cd appariva, secondo i ricorrenti, un’estensione distorta di un istituto anacronistico.

Un elemento aggiuntivo aveva alimentato le critiche sul piano della governance: la Siae, principale beneficiaria del meccanismo di collecting, siede stabilmente al tavolo tecnico ministeriale che determina le tariffe. Le imprese avevano definito questa situazione un conflitto di interessi strutturale, un meccanismo autoreferenziale in cui chi percepisce i fondi partecipa attivamente alla definizione del loro ammontare.

Le ragioni della sospensiva

Il TAR del Lazio ha accolto le istanze di sospensione urgente ritenendo che le difficoltà operative e tecnologiche rappresentate dalle aziende ricorrenti per adeguarsi agli obblighi del decreto fossero sufficienti a giustificare il blocco cautelare. I decreti cautelari monocratici emessi dal tribunale hanno fermato l’applicazione del provvedimento in attesa della trattazione collegiale in camera di consiglio, fissata per il 16 giugno 2026.

La sospensiva ha carattere temporaneo e non pregiudica l’esito del giudizio nel merito. Il 16 giugno il collegio giudicante potrà confermare il blocco oppure revocarlo, rimettendo in vigore gli obblighi introdotti dal decreto. Nel frattempo sono stati depositati ulteriori ricorsi da parte di altri soggetti, a dimostrazione che il fronte delle aziende contrarie al provvedimento rimane ampio.

Cosa succede adesso

Fino al 16 giugno i provider di servizi cloud aziendali sono esonerati dall’applicare il compenso previsto dal decreto Giuli. Si tratta di una finestra temporanea che non risolve il nodo di fondo, ma offre al settore un margine per prepararsi a scenari diversi a seconda di come si pronuncerà il collegio.

Il caso riapre una questione più ampia che il settore digitale italiano affronta da anni: fino a che punto è possibile adattare istituti giuridici nati in un contesto analogico alle infrastrutture dell’economia digitale senza introdurre distorsioni di mercato? Il compenso per copia privata nasce come strumento di compensazione per un comportamento specifico dei privati, la riproduzione di opere acquistate su supporti personali. Estenderlo a infrastrutture aziendali che gestiscono dati di ogni tipo, dalla contabilità alle email, dai backup operativi ai documenti tecnici, significa spostare il presupposto logico dell’istituto su un terreno completamente diverso, con conseguenze che il TAR stesso ha ritenuto degne di approfondimento prima di lasciare che il decreto producesse i suoi effetti.

Il decreto aveva previsto anche un allegato tecnico con definizioni, modalità applicative e criteri di calcolo delle tariffe cloud, un livello di dettaglio che avrebbe reso l’adeguamento particolarmente complesso per i provider con architetture distribuite su più paesi e datacenter. La camera di consiglio del 16 giugno sarà quindi il passaggio decisivo per capire se il blocco reggerà o se le aziende tecnologiche dovranno fare i conti con obblighi rimasti sospesi solo per qualche settimana.