La Commissione UE chiude le porte sui procedimenti contro le big tech e le associazioni si ribellano

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La Commissione europea ha inserito i procedimenti DMA e DSA in un catalogo formale di categorie soggette a presunzione di non divulgazione, senza che alcuna sentenza della Corte di Giustizia UE abbia mai stabilito tale presunzione per queste normative. Access Info Europe e altre organizzazioni hanno già presentato un ricorso legale contro le nuove regole, sostenendo che violano il Regolamento 1049/2001 e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Quando la Commissione europea ha aggiornato le proprie regole interne sull’accesso ai documenti istituzionali, a dicembre 2024, lo ha fatto in silenzio. Nessuna consultazione pubblica, nessun annuncio di rilievo. Eppure quella revisione conteneva una scelta destinata a pesare su chiunque voglia capire come vengono regolate le grandi piattaforme digitali in Europa: i procedimenti condotti nell’ambito del Digital Markets Act e del Digital Services Act sono stati inseriti in un catalogo formale di categorie soggette a presunzione generale di non divulgazione. Per default, quei documenti non si vedono più.

Una presunzione senza sentenze

Il punto che ha fatto scattare l’allarme nelle organizzazioni per i diritti digitali riguarda la base giuridica di questa scelta, o meglio la sua assenza. La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto nel tempo presunzioni di riservatezza per alcune categorie di atti: le indagini antitrust avviate ai sensi del Regolamento del 2003, i procedimenti di concentrazione. Lo ha fatto attraverso sentenze specifiche, come nei casi Technische Glaswerke Ilmenau e Agrofert Holding. Il DMA e il DSA sono strumenti normativi entrati in vigore nel 2022 e nessuna pronuncia della Corte ha mai esteso a loro una presunzione analoga. Un documento interno della Commissione datato 27 novembre 2024 descrive il catalogo come una codificazione di presunzioni già esistenti e conformi alla giurisprudenza, ma non cita alcuna sentenza relativa a questi due regolamenti. La ragione è semplice: quella sentenza non esiste.

Privacy International, che ha analizzato le nuove regole in un lungo articolo pubblicato il 28 maggio 2026, ha documentato il problema anche sulla base di un’esperienza diretta. Nel 2024 l’organizzazione aveva presentato alla Direzione Generale Concorrenza una serie di richieste di accesso a documenti riguardanti procedimenti di fusione che coinvolgevano grandi aziende tecnologiche, inclusi i materiali inviati da società di consulenza e gruppi di lobbying che agivano per conto delle big tech. La Commissione ha applicato la presunzione di riservatezza e ha negato l’accesso a tutto, compresi i documenti relativi alle comunicazioni dirette tra Privacy International e la Commissione stessa. Una circostanza che l’organizzazione ha definito paradossale.

Le conseguenze di questa impostazione riguardano in modo diretto i soggetti sottoposti agli obblighi di gatekeeper previsti dal DMA: Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft e ByteDance. Sono le aziende al centro dell’attività regolatoria più intensa della Commissione e i procedimenti che le coinvolgono diventano ora, per impostazione predefinita, inaccessibili. Chi vuole ottenere quei documenti deve dimostrare l’esistenza di un interesse pubblico prevalente, invertendo l’onere della prova rispetto al sistema previsto dal Regolamento 1049/2001, che dovrebbe garantire il più ampio accesso possibile agli atti delle istituzioni europee.

Il contesto: lobbying record e messaggi cancellati

Le nuove regole non sono nate in un vuoto politico. Il settore tecnologico spende ogni anno oltre 150 milioni di euro per influenzare le decisioni di Bruxelles, secondo i dati raccolti da Corporate Europe Observatory e LobbyControl, e quella cifra ha raggiunto livelli record proprio negli anni in cui DMA e DSA hanno preso forma. In questo scenario, l’accesso ai documenti che testimoniano i contatti tra istituzioni e grandi aziende assume un peso specifico che va oltre la trasparenza formale: è lo strumento con cui giornalisti, ricercatori e organizzazioni civili possono verificare se le decisioni regolatorie siano state influenzate da pressioni esterne. Le stesse nuove regole contengono un passaggio che ha attirato attenzione per ragioni di tempistica: una disposizione impone che le applicazioni di messaggistica installate sui telefoni aziendali della Commissione siano configurate per la cancellazione automatica dei messaggi. La norma è stata adottata tre settimane dopo l’udienza del Tribunale dell’Unione nel caso relativo agli scambi tra la presidente von der Leyen e l’amministratore delegato di Pfizer, procedimento in cui i legali della Commissione non avevano saputo spiegare che fine avessero fatto quei messaggi.

Access Info Europe e un gruppo di organizzazioni non governative hanno presentato un ricorso legale contro le nuove regole, sostenendo che violino il Regolamento 1049/2001 e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il Mediatore europeo ha aperto un’indagine autonoma su due profili sistemici: il rifiuto della Commissione di rendere accessibili le corrispondenze relative alle domande di riconoscimento come parti terze interessate in sette procedimenti di fusione, e il rifiuto di divulgare le comunicazioni non sollecitate inviate da terzi in quegli stessi procedimenti.