Il cyberspazio diventa una componente stabile dell’organizzazione militare italiana. Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto, un disegno di legge in quindici articoli sul rafforzamento e l’adeguamento della capacità di difesa nazionale, un testo che interviene soprattutto sul Codice dell’ordinamento militare del 2010 e che il governo descrive come il primo tempo di una riforma destinata a proseguire.
Cosa prevede lo spazio cibernetico di interesse nazionale
Il passaggio centrale del provvedimento sta nell’articolo 7, che introduce nell’ordinamento la nozione di spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato. Il perimetro viene identificato e aggiornato con provvedimento del ministro della Difesa, quindi può cambiare nel tempo senza passare di nuovo dal Parlamento, e comprende l’insieme delle infrastrutture informatiche rilevanti per la sicurezza militare: hardware, software, capacità di calcolo, dati, connessioni fisiche ed elettromagnetiche. Dentro quel confine rientrano anche i sistemi cyber-fisici di tipo operativo, con attuatori di processo, sensori, sistemi di controllo industriale installati su mezzi e piattaforme militari, dispositivi mobili dotati di connettività di rete e i punti di interconnessione che tengono insieme l’intero impianto. Per un’impresa che fornisce software industriale o componentistica connessa alle Forze armate, il risultato pratico è lavorare dentro un’area che l’ordinamento adesso qualifica in modo esplicito.
Al Capo di Stato maggiore della Difesa vengono attribuite la qualifica di autorità cyber del dicastero e la responsabilità unica dei dati del Ministero, insieme alla guida formale della catena di comando delle operazioni cibernetiche.
Come cambia la governance tra Difesa e Agenzia per la cybersicurezza nazionale
Restano ferme le attribuzioni del presidente del Consiglio, del ministro dell’Interno, degli Organismi di informazione, dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell’Ufficio centrale per la segretezza.
La scelta risponde a un equilibrio politico costruito con attenzione tra Palazzo Baracchini e Palazzo Chigi, dove il sottosegretario Alfredo Mantovano tiene le deleghe a intelligence e cybersicurezza e ha lavorato per preservare l’impianto disegnato dalla legge 124 del 2007. L’architettura dell’intelligence italiana resta quella, mentre il raggio d’azione della Difesa nel quinto dominio si allarga in misura sensibile. Il Ministero acquisisce la responsabilità dell’organizzazione, della preparazione professionale, dell’impiego e della gestione del personale cyber interforze, una competenza che finora viveva in una zona grigia tra prassi operativa e norme scritte per altri scopi.
Sul piano organizzativo il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore diventa Comando interforze Cyber Intel, con un’integrazione più stretta tra intelligence militare e capacità cibernetiche. Alle dirette dipendenze del Capo di Stato maggiore nasce anche il Centro interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida, retto da un generale di divisione, che dirigerà attività esercitative su scenari complessi. Il testo rivede inoltre il Comitato dei Capi e alcuni meccanismi della catena di comando.
Chi è lo specialista cyber militare e quanto vale il brevetto
La figura dello specialista cyber militare arriva con un brevetto rilasciato dal Capo di Stato maggiore della Difesa e con regole di servizio pensate per trattenere profili che il mercato privato contende a suon di stipendi. La ferma dura cinque anni ed è prorogabile a domanda per ulteriori due anni, fino a un massimo di quattro proroghe, per un totale complessivo di tredici anni. A ogni ferma volontaria biennale corrisponde un premio incentivante da 4.300 euro annui, cui si aggiunge un’indennità specifica legata al ruolo. Il fondo per l’incentivazione del comparto cybersicurezza parte da 1,574 milioni nel 2027 e raggiunge quindici milioni a regime dal 2036, una progressione che, evidentemente, racconta le ambizioni sul lungo periodo assai meglio delle disponibilità immediate.
Le navi prive di equipaggio a bordo vengono qualificate come navi militari o navi da guerra, con analogo inquadramento per gli aeromobili senza pilota.
L’articolo 12 istituisce presso il Ministero della Difesa il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare, con una dotazione iniziale di dieci milioni di euro annui dal 2026 e modalità di accesso rimesse a un decreto del ministro, sentito il Direttore nazionale degli armamenti. Completano il quadro nuove regole sui risarcimenti per condotte colpose dei militari e alcune semplificazioni sull’esportazione di materiali d’armamento, con l’inclusione delle opere infrastrutturali tra le attività eseguibili all’estero e la possibilità di aprire una contabilità speciale per i flussi finanziari legati a commesse di Stati esteri. La riserva volontaria annunciata da Crosetto nei mesi scorsi resta fuori dal provvedimento. Prima vanno individuate le risorse.
