Luce e gas, da oggi stop alle chiamate selvagge dei call center senza il consenso del cliente

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Da oggi le società di luce e gas non possono più proporre contratti telefonici senza consenso esplicito preventivo dell'utente, pena la nullità dell'accordo. L'onere della prova sul consenso ricade sul professionista, mentre telefonia e internet restano esclusi dalla nuova disciplina

Da oggi le bollette di luce e gas portano con sé una novità che cambia le regole del gioco per chi vende energia al telefono. Le società del settore non possono più proporre contratti di fornitura tramite chiamata commerciale, né inviare messaggi promozionali, senza che il cliente abbia prima dato un consenso esplicito e verificabile. La misura arriva con il Decreto Bollette, il decreto legge 21 del 20 febbraio 2026 convertito in Legge 49/2026, e modifica direttamente l’articolo 51 del Codice del Consumo introducendo tre nuovi commi pensati per dare ai cittadini uno strumento concreto contro le chiamate indesiderate.

Cosa prevede la nuova norma

Il comma 8-bis vieta agli operatori di luce e gas di concludere contratti per telefono o tramite messaggistica al di fuori di un contatto autorizzato dal consumatore.

Il comma 8-ter, però, è quello che cambia davvero gli equilibri tra azienda e cliente: stabilisce che i contratti stipulati in violazione del divieto siano nulli, privi di qualunque effetto giuridico, e soprattutto inverte l’onere della prova. Fino a ieri era il consumatore a dover dimostrare di non aver autorizzato il contatto, spesso un’impresa difficile in assenza di registrazioni o documenti; da oggi è il professionista a dover provare di aver ricevuto un consenso valido prima di proporre l’offerta. Un meccanismo che, sulla carta, sposta il peso della prova proprio su chi ha gli strumenti tecnici per conservarla, i call center e i loro sistemi di tracciamento delle chiamate. Resta da vedere quanto rapidamente i gestori si adegueranno nella pratica, e quanto i consumatori sapranno far valere questo nuovo diritto quando si troveranno una bolletta inattesa nella cassetta della posta.

Manca ancora un tassello che il Codacons giudica essenziale e cioè il numero identificativo univoco a tre cifre da assegnare agli operatori energetici, pensato sul modello dei numeri di emergenza, che permetterebbe di riconoscere subito chi sta chiamando. La misura è prevista dal decreto ma la sua attuazione è ora nelle mani dell’Agcom.

Telecomunicazioni escluse, per ora

La stretta riguarda soltanto il comparto energetico: una norma che estendeva le stesse tutele alla telefonia era stata inserita nel decreto accise, poi eliminata durante l’iter parlamentare dopo un confronto tra Governo e Quirinale per espungere dal testo disposizioni estranee alla materia fiscale. Insieme a quella norma sono saltate anche le misure sulla mitigazione del prezzo di zolfo e acido solforico e quelle a tutela delle minoranze linguistiche. L’estensione alle tlc, comunque, risulta già approvata al Senato nell’ambito del decreto Accise-ter, ora all’esame della Camera, e potrebbe quindi arrivare a breve in un altro provvedimento. Sul fronte associativo e politico le reazioni si dividono tra chi accoglie con favore la stretta sull’energia e chi, come l’Unc e l’Adoc, contesta la mancata estensione immediata alle telecomunicazioni; sulla stessa linea critica si è espresso anche il deputato Pd Piero De Luca, che ha parlato di un metodo legislativo frammentato e disomogeneo.

Dal 19 giugno cambia qualcosa anche per gli acquisti online: i siti di e-commerce dovranno dotarsi di una funzione di recesso facilmente identificabile, con la dicitura “Recedere dal contratto qui”.