Ne avevamo già parlato su queste pagine. A febbraio 2026 avevamo segnalato il doppio rinvio della Commissione europea sulle linee guida per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, con scadenze mancate e nessuna data ufficiale di recupero. Ad aprile avevamo poi analizzato come lo slittamento delle scadenze previsto dall’AI Omnibus aprisse una finestra operativa per le imprese, con tutti i rischi del caso per chi avrebbe scelto di correre senza pensare alla compliance. Quel documento è arrivato: il 19 maggio 2026 la Commissione europea ha pubblicato la bozza delle linee guida che stabilisce quando un sistema AI debba essere classificato come ad alto rischio ai sensi del Regolamento UE 2024/1689. Centoquarantotto pagine, aperte a consultazione fino al 23 giugno 2026.
Cosa dice la bozza e perché cambia le cose
La struttura del documento ruota attorno all’articolo 6 dell’AI Act, che individua due percorsi distinti verso la classificazione ad alto rischio. Il primo riguarda i sistemi integrati in prodotti già soggetti alla legislazione europea armonizzata sulla sicurezza come macchinari, dispositivi medici, ascensori e attrezzature radio, per i quali gli obblighi dell’AI Act si sovrappongono a quelli già previsti dai regimi settoriali. Il secondo percorso, quello con l’impatto più diretto sul settore digitale, riguarda i sistemi autonomi che operano in otto aree elencate nell’Allegato III: biometria, infrastrutture critiche, istruzione, gestione della forza lavoro, accesso a servizi essenziali come credito e assicurazioni, applicazione della legge, migrazione e controlli doganali, amministrazione della giustizia. La classificazione in queste aree attiva obblighi precisi: sistemi di gestione del rischio, documentazione tecnica obbligatoria, supervisione umana strutturata, tracciabilità delle decisioni e valutazione dell’impatto sui diritti fondamentali, con sanzioni che possono arrivare fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato globale annuo.
La bozza introduce anche quello che la Commissione chiama “filtro”, previsto dall’articolo 6(3): un meccanismo che consente, a condizioni molto restrittive, di escludere un sistema dalla categoria ad alto rischio anche quando ricade formalmente in una delle aree dell’Allegato III. Il criterio è preciso e prevede che il sistema debba svolgere compiti preparatori o accessori, senza influenzare materialmente la decisione che ne segue e la Commissione chiarisce che l’eccezione va interpretata in senso stretto. Un esempio pratico: uno strumento di screening dei curriculum che ordina le candidature in categorie predefinite senza valutarle può rientrare nel filtro; lo stesso strumento configurato per assegnare punteggi, classificare o comparare candidati no, anche se l’output finale viene revisto da un essere umano. La profilazione ai sensi del GDPR esclude automaticamente qualsiasi sistema dal beneficio del meccanismo, senza eccezioni.
Il criterio determinante per l’intera classificazione rimane la finalità prevista dal fornitore del sistema, indipendentemente da come il prodotto viene presentato commercialmente.
I sistemi agentici e il problema delle architetture distribuite
Uno degli aspetti più rilevanti per chi lavora nello sviluppo di soluzioni AI avanzate riguarda il trattamento dei sistemi agentici, cioè quelle architetture in cui più moduli o agenti cooperano in sequenza per raggiungere un obiettivo. La Commissione chiarisce che questi sistemi vanno valutati nel loro insieme quando le azioni concatenate perseguono collettivamente uno scopo ad alto rischio. La valutazione componente per componente non regge quando i singoli moduli, presi singolarmente innocui, producono insieme un output che incide materialmente su decisioni sensibili. Questo chiude una via di aggiramento che diversi operatori avevano teorizzato: distribuire la funzionalità su architetture disaggregate per diluire la classificazione di rischio. Il principio vale anche per i sistemi che operano “per conto di” autorità pubbliche tramite soggetti privati delegati, coprendo esplicitamente il rischio di elusione attraverso l’outsourcing.
Per i sistemi già presenti sul mercato prima del 2 agosto 2026, le regole si applicano solo in caso di modifiche significative al design. La soglia di cosa costituisce una “modifica significativa”, in particolare per aggiornamenti dei parametri, retraining o estensioni dello scopo, è ancora da definire con precisione.
Scadenze, AI Omnibus e cosa fare ora
Sul fronte delle scadenze, il quadro è stato ridisegnato dall’accordo politico del 7 maggio 2026 tra Consiglio e Parlamento europeo nell’ambito dell’AI Omnibus. I nuovi termini fissano al 2 dicembre 2027 l’applicazione delle regole per i sistemi ad alto rischio autonomi (Allegato III) e al 2 agosto 2028 per quelli integrati in prodotti soggetti a normative settoriali (Allegato I): rispettivamente sedici e dodici mesi oltre le date originarie. La motivazione ufficiale è l’allineamento con la disponibilità degli standard armonizzati e la maturità dell’infrastruttura dei notified bodies. Come avevamo sottolineato ad aprile, questo slittamento non equivale a deregolazione: i sistemi immessi sul mercato prima delle nuove scadenze restano fuori dagli obblighi solo in assenza di modifiche sostanziali, ma chi costruisce soluzioni oggi senza tenere conto della compliance rischia di dover intervenire in modo correttivo in un momento in cui i margini di manovra saranno molto più stretti.
Le linee guida sono pubblicate sulla piattaforma AI Act Single Information Platform, dove sono disponibili anche strumenti interattivi per l’autovalutazione e un explorer navigabile per aree e casi d’uso. La consultazione mirata è aperta a sviluppatori, aziende, enti pubblici, ricercatori e cittadini tramite questionario online ufficiale: solo le risposte inviate attraverso quel canale saranno considerate nel report finale della Commissione, con scadenza alle 22:00 CET del 23 giugno 2026. La versione definitiva delle linee guida sarà adottata successivamente, con una possibile adozione formale tra fine 2026 e inizio 2027.
