Riconoscimento facciale basato su AI, il governo Meloni accelera sul decreto e le opposizioni insorgono

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Il decreto legislativo sul riconoscimento facciale della polizia prevede la raccolta preventiva dei dati biometrici per sette giorni in piazze, stadi e stazioni dove si registrano esigenze di ordine pubblico. Le norme si discostano dal regolamento UE 2024/1689 su due punti, l'autorizzazione del pubblico ministero in forma orale per i casi urgenti e la designazione dell'autorità giudiziaria da parte del questore per il riconoscimento facciale a posteriori.

Un decreto legislativo del governo Meloni amplia i poteri della polizia sul riconoscimento facciale basato sull’intelligenza artificiale, con due norme che si discostano dal regolamento europeo che il testo dovrebbe recepire. Il passaggio più delicato riguarda la possibilità di raccogliere in via preventiva i dati biometrici di chi si trova in luoghi considerati sensibili per l’ordine pubblico, prima ancora che venga commesso un reato o individuato un sospettato. L’esecutivo ha deciso di accelerare l’iter legislativo provocando un vespaio di polemiche.

Cosa cambia con il nuovo decreto sul riconoscimento facciale

Nei casi urgenti, come minacce imminenti di terrorismo o ricerca di persone scomparse, gli agenti potranno ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati biometrici con una semplice comunicazione, anche orale, al pubblico ministero. Il regolamento dell’Unione europea chiederebbe invece l’intervento di un’autorità giudiziaria indipendente, individuata di norma nel giudice per le indagini preliminari. L’articolo 10 del decreto introduce inoltre la possibilità di integrare i sistemi di videosorveglianza già attivi con tecnologie di riconoscimento facciale a posteriori, da usare dopo che un reato è già avvenuto per identificare un soggetto indiziato. In questo caso l’autorizzazione arriva da un’autorità giudiziaria designata dal questore, mentre il testo europeo indicherebbe una figura terza rispetto alle forze dell’ordine, sganciata dalla catena di comando che ha condotto le indagini.

La raccolta preventiva dei dati biometrici in piazze e stazioni

Il punto più discusso è un altro: la raccolta e la conservazione per sette giorni dei dati biometrici, come i tratti del viso o la scansione dell’iride, di chiunque acceda a un luogo dove sia stata dichiarata un’esigenza di ordine pubblico.

Rientrano in questa categoria una piazza in cui è prevista una manifestazione oppure una strada lungo il percorso di un corteo. Gli uffici legislativi dell’opposizione al Senato hanno segnalato l’incompatibilità di questa previsione con il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale già al centro delle prime polemiche a Bruxelles, perché ammette l’acquisizione dei dati biometrici in un momento precedente all’esistenza di un reato o di un indagato.

Secondo la ricostruzione degli uffici legislativi, chiunque acceda a stadi, stazioni o piazze durante una manifestazione o un concerto vede i propri tratti biometrici acquisiti ed elaborati, per poi restare conservati per una settimana in un archivio locale costruito su una platea di cittadini che non risultano sospettati di alcunché, prima ancora che sia partita un’indagine.

Le reazioni della politica, il percorso parlamentare e il timore di un “Grande Fratello”

Il governo ha scelto la strada del decreto legislativo, uno strumento normativo che riduce il coinvolgimento del Parlamento al solo parere delle commissioni di Camera e Senato, senza la possibilità di introdurre modifiche puntuali articolo per articolo. La commissione Affari europei del Senato ha già dato un primo via libera al provvedimento tra le proteste dell’opposizione. Il senatore del Pd Filippo Sensi ha parlato di un parere elusivo su un tema enorme come il controllo della sicurezza pubblica attraverso l’intelligenza artificiale, definendo il passaggio un ulteriore tassello verso uno Stato di polizia.

Andrea Giorgis, giurista e capogruppo del Pd in commissione Affari costituzionali, ha criticato lo strumento scelto dal governo, sostenendo che una legge ordinaria avrebbe permesso alle Camere una discussione più puntuale su ogni passaggio del testo. Sulla stessa linea il senatore del M5S Pietro Lorefice, che ha ricordato come fossero già state calendarizzate audizioni sul provvedimento, non attese prima di procedere con il via libera in commissione.

“Anche la possibilità di utilizzare i dati del riconoscimento facciale ‘a posteriori’, senza bisogno di alcuna autorizzazione della magistratura, va contro il regolamento europeo. E la definizione di ‘identificazione in modo dinamico, compresa la localizzazione’ è troppo generica”, spiega Madia, deputata del gruppo Iv-Casa Riformista.

“Infine, la possibilità di creare una banca dati biometrica delle persone presenti in un dato luogo o a un dato evento (quindi chiunque, in una piazza o in uno stadio, anche senza che si sia commesso alcun reato): è una formula totalmente inconciliabile con l’articolo 5 del Regolamento europeo sull’uso della IA. Dovrebbero bastare queste osservazioni per suggerire al governo una pausa e una riscrittura del testo del decreto legislativo. Ci aspettiamo, intanto, che la relazione di maggioranza recepisca queste osservazioni, e suggerisca al governo le correzioni adeguate. Parliamo di una materia delicatissima, che tocca diritti inalienabili di privacy della persona. Possono essere intaccati solo in presenza di fatti di reato gravi e sotto la piena supervisione della magistratura. In caso contrario, staremmo spianando la strada verso un distopico Stato-Grande fratello”.

Il parere del Garante: decreto ok nel complesso ma servono integrazioni

Via libera del Garante della privacy allo schema di decreto legislativo che adegua la normativa italiana all’Ai Act, il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale. Il provvedimento, spiega l’Authority sulla newsletter di oggi, disciplina l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia, definendo limiti, presupposti e garanzie per il trattamento dei dati biometrici e per l’uso di tecnologie di identificazione biometrica da remoto.

Il Garante, pur ritenendo il decreto complessivamente coerente con l’Ai Act e con la legge delega n.132/2025, individua alcuni profili da integrare. In particolare, chiede di chiarire il ruolo della supervisione umana nei sistemi di Ia, di definire con maggiore precisione le responsabilità nei progetti di ricerca e sperimentazione, di coinvolgere il Garante negli spazi di sperimentazione normativa che comportino trattamenti di dati personali e di rafforzare le garanzie relative alla qualità delle banche dati biometriche utilizzate per l’identificazione. Il trattamento automatizzato e generalizzato dei dati biometrici delle persone che accedono a luoghi o eventi pubblici non è, secondo il Garante, coerente con l’Ai Act, che consente il riconoscimento facciale ex post solo per ricerche mirate. L’elaborazione dei dati biometrici dovrebbe quindi avvenire esclusivamente sulle registrazioni già acquisite e in presenza di una specifica esigenza operativa, evitando raccolte massive e preventive.

Infine, il Garante chiede che anche le disposizioni relative all’identificazione biometrica disciplinate dal nuovo articolo 359-ter del Codice di procedura penale prevedano l’espresso divieto di utilizzare banche dati ottenute mediante tecniche di scraping indiscriminato o in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali.