Il Consiglio dei ministri riunito a Palazzo Chigi ha dato il via libera, in esame preliminare, ai decreti legislativi che attuano la legge delega 132 del 2025 sull’intelligenza artificiale, con l’intenzione, almeno quella esposta nell’immediatezza dall’esecutivo, di portare l’Italia tra i primi paesi europei a dotarsi di una disciplina organica in materia. I provvedimenti toccano scuola, sanità, lavoro e giustizia, ma uno dei nodi più discussi riguarda l’impiego dell’intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia, in particolare per videosorveglianza e riconoscimento facciale. Proprio le norme relative a quest’ultimo hanno immediatamente innescato polemiche sia in Italia che in Europa.
Cosa prevede il decreto sul riconoscimento facciale
Il testo distingue due modalità di utilizzo della tecnologia da parte delle forze dell’ordine. La prima riguarda l’identificazione biometrica in tempo reale in luoghi pubblici, attivabile in via preventiva per scenari come terrorismo, ricerca di persone scomparse o vittime di tratta. La seconda modalità, invece, consente di integrare sistemi di videosorveglianza già installati con componenti di riconoscimento facciale per identificare a posteriori soggetti già indiziati, sulla base di documentazione video o fotografica e di elementi definiti “oggettivi e verificabili”. Per entrambe le ipotesi il decreto introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 359-ter, che disciplina le richieste di autorizzazione al giudice per le indagini preliminari avanzate dal pubblico ministero. Le richieste devono specificare finalità, durata, area territoriale e tecnologie impiegate, e l’autorizzazione ha una validità massima di quindici giorni, prorogabile su motivazione. A corredo del sistema, il governo ha previsto che i dati biometrici raccolti vengano conservati per sette giorni e poi cancellati automaticamente, mentre i log delle operazioni restano archiviati per cinque anni, restando vietato l’uso di banche dati alimentate da raccolte massive e non mirate di immagini prelevate dal web.
La critica di Benifei e il fronte europeo
Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha presentato il provvedimento come uno strumento di supporto alle attività investigative, sottolineando che le decisioni finali restano sempre affidate a un operatore umano e che non è prevista alcuna forma di sorveglianza di massa, respingendo ufficialmente ogni ipotesi di “Grande Fratello”.
Non la pensa così, però. l’eurodeputato Brando Benifei, tra le figure che hanno seguito i negoziati sull’AI Act europeo. Secondo Benifei, la Commissione europea dovrebbe contestare la procedura d’urgenza prevista dal decreto italiano: la possibilità per le forze di polizia di procedere all’identificazione biometrica in tempo reale senza un’autorizzazione giudiziaria preventiva, ottenendo poi una convalida del giudice entro un termine breve, rischierebbe di aprire una breccia nelle garanzie fissate dal regolamento UE 2024/1689 per l’uso di queste tecnologie negli spazi pubblici. Il regolamento europeo classifica l’identificazione biometrica remota in tempo reale tra le applicazioni ad alto rischio e ammette eccezioni solo in un perimetro definito con precisione, legato a finalità specifiche come la prevenzione di minacce terroristiche imminenti o la ricerca di vittime di reati gravi. Proprio su questo perimetro si concentra l’osservazione di Benifei: se la convalida giudiziaria arriva dopo l’attivazione del sistema, l’eccezione rischia di trasformarsi nella prassi operativa ordinaria, svuotando di significato il controllo preventivo che il regolamento considera centrale.
La Commissione europea dispone di strumenti per verificare la conformità delle norme nazionali di recepimento, attraverso un dialogo con gli Stati membri che può portare a richieste di chiarimento o di modifica dei testi prima della loro entrata in vigore definitiva. I due decreti dovranno comunque seguire l’iter parlamentare in Italia prima dell’approvazione definitiva, con la scadenza per l’esercizio della delega legislativa fissata al 10 ottobre 2026, un orizzonte che lascia margine sia per modifiche interne al testo sia per un eventuale confronto formale con le istituzioni di Bruxelles sui punti segnalati come più sensibili.
