Un supervisore del controllo qualità licenziato dopo aver rifiutato una retrocessione imposta dall’automazione. Un giudice che dà torto all’azienda. Una sentenza che, pubblicata alla vigilia del Primo maggio dall’agenzia Xinhua come “caso tipico”, ha attraversato rapidamente i confini della Cina per diventare un riferimento nel dibattito globale sul rapporto tra intelligenza artificiale e diritto del lavoro.
La vicenda di Zhou e la sentenza di Hangzhou
Zhou lavorava come supervisore della qualità per un’azienda tecnologica della provincia dello Zhejiang con uno stipendio mensile di 25.000 yuan, circa 3.640 dollari. Il suo compito era validare gli output prodotti dai grandi modelli linguistici e filtrare i contenuti inappropriati. Nel 2024 l’azienda ha deciso che queste mansioni potevano essere affidate direttamente a un sistema automatizzato e gli ha proposto un demansionamento con stipendio ridotto a 15.000 yuan, un taglio del quaranta per cento. Al rifiuto di Zhou è seguito il licenziamento, motivato dall’impresa con una “ristrutturazione organizzativa” collegata agli “upgrade tecnologici”. Tre gradi di giudizio consecutivi — arbitrato, tribunale distrettuale e Corte intermedia di Hangzhou — hanno dato torto al datore di lavoro. La condanna ammonta a oltre 260.000 yuan di risarcimento. Il principio fissato dai giudici è che l’introduzione dell’intelligenza artificiale costituisce una scelta strategica del management, non una circostanza oggettiva imprevedibile: per questo non rientra tra le cause di risoluzione legittima del contratto previste dalla legge cinese sul lavoro, che richiede un cambiamento sostanziale e oggettivo delle circostanze tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto. La decisione non è isolata: il 26 dicembre 2025 il Bureau municipale per le risorse umane di Pechino aveva già fissato lo stesso principio nel caso di un cartografo digitale sostituito da un sistema automatizzato, inserendo quella pronuncia tra i dieci arbitrati più significativi dell’anno.
L’azienda, secondo il tribunale, aveva anche mancato all’obbligo di proporre una ricollocazione equa: un’offerta che dimezza lo stipendio non soddisfa il requisito di buona fede nella ricerca di soluzioni alternative per il lavoratore.
Il caso Maersk a Genova e la legge italiana
La stampa italiana ha dedicato poco spazio a una vicenda che meritava più attenzione. Il 21 aprile 2026 il giudice del lavoro Maria Ida Scotto del Tribunale di Genova ha condannato la multinazionale danese Maersk per il licenziamento illegittimo di una dipendente del customer service genovese, parte di un gruppo di quattro lavoratori liquidati nel gennaio 2025 dopo che l’azienda aveva trasferito le funzioni in India, a Pune e Mumbai. Su LinkedIn, un responsabile globale del gruppo aveva pubblicamente celebrato l’introduzione dell’intelligenza artificiale in quei processi. La condanna non ha riguardato direttamente la scelta tecnologica, ma il mancato repêchage: prima di procedere al licenziamento, Maersk avrebbe dovuto verificare la possibilità di ricollocare la lavoratrice in altre mansioni disponibili all’interno dell’organizzazione. È stato indicato come il primo contenzioso italiano del genere.
Su questo terreno l’Italia si trova in una posizione più avanzata rispetto a molti partner europei. La legge 132 del 23 settembre 2025, entrata in vigore il 10 ottobre, ha fatto del Paese il primo Stato membro dell’Unione europea ad affiancare al regolamento UE sull’intelligenza artificiale una disciplina nazionale organica. L’articolo 11 obbliga il datore di lavoro a informare il lavoratore quando i sistemi di intelligenza artificiale incidono sull’organizzazione del rapporto di lavoro; l’articolo 12 istituisce presso il Ministero del Lavoro un Osservatorio nazionale con il compito di monitorare l’impatto occupazionale dell’automazione e individuare i settori più esposti. La filosofia dichiarata dalla legge è che l’intelligenza artificiale deve servire a migliorare le condizioni di lavoro e tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore, senza in alcun caso contrastare con la dignità umana.
Bruxelles, su questo punto, non ha ancora prodotto una risposta altrettanto organica. Il vuoto normativo europeo viene riempito, per ora, dai tribunali.
Il quadro internazionale tra pentimenti e previsioni
Mentre Hangzhou e Genova scrivono questi precedenti, il contesto globale racconta una storia più articolata. Secondo i dati di Challenger, Gray & Christmas, nel 2025 negli Stati Uniti le aziende hanno citato l’intelligenza artificiale tra le ragioni di 54.836 licenziamenti; nei primi tre mesi del 2026 l’IA figura già tra le cinque cause più citate, con 27.645 posti tagliati. Amazon ha annunciato 14.000 esuberi collegati ai guadagni di efficienza derivanti dall’automazione; Microsoft, Meta e Salesforce hanno seguito percorsi analoghi. Il caso più istruttivo arriva però dalla Svezia. Klarna, la fintech specializzata nel “compra ora paga dopo”, nel 2024 aveva annunciato un assistente sviluppato con OpenAI capace di svolgere il lavoro equivalente di 700 addetti al customer service; un anno dopo, tra problemi di qualità del servizio e necessità di recuperare il rapporto diretto con i clienti, il fondatore Sebastian Siemiatkowski ha ammesso pubblicamente di essersi “spinto troppo oltre” ed ha ripreso ad assumere operatori.
Forrester ha quantificato il fenomeno con una stima che pesa sulle strategie aziendali: oltre la metà dei licenziamenti attribuiti all’intelligenza artificiale rischia di essere silenziosamente riassorbita, quando le imprese si accorgeranno delle difficoltà operative legate alla sostituzione prematura del talento umano.
