Violenza Domestica Sintetica e il rischio che si corre con gli smart robot

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Gli smart robot domestici apprenderanno dall'ambiente in cui vivono. Se trovano pattern coercitivi o violenti, potrebbero replicarli. La chiamo Violenza Domestica Sintetica: un rischio che il diritto oggi coglie solo in parte.

Una casa non è mai stata uno spazio neutro. È il luogo in cui esistono già rapporti, gerarchie implicite, abitudini, dipendenze. Stiamo portando in questo spazio un’Intelligenza Artificiale incarnata che osserva chi ci vive, ne apprende i comportamenti e può agire fisicamente nell’ambiente domestico.

Gli smart robot che ci venderanno arriveranno in casa in qualche modo vergini. Una parte di quello che faranno la impareranno vivendo con noi. L’output diventa quindi un movimento, un gesto, una frase, una decisione fisica nello spazio condiviso. Dentro casa imparano da noi.

Se un sistema è programmato per apprendere osservando l’ambiente domestico, quell’ambiente conta moltissimo. La macchina osserva chi parla e chi tace, chi entra e chi esce, chi decide e chi si adegua. Quello che assorbe non è neutro: dipende da come si vive in quella casa, da come ci si parla, da chi ha il potere e da chi non ne ha. Il sistema fa quello per cui è stato progettato: si adatta. Il problema è l’ambiente a cui si adatta. È questo il rischio che chiamo Violenza Domestica Sintetica: uno smart robot domestico progettato per apprendere dalla vita familiare può assorbire anche logiche coercitive, gerarchie violente o pattern di controllo presenti in casa. È diverso dal robot usato intenzionalmente come strumento di abuso. Qui la questione è l’apprendimento.

L’apprendimento autonomo

L’uso intenzionale della tecnologia per esercitare controllo coercitivo non è una novità: telecamere, app di geolocalizzazione, serrature smart, sensori, persino aspirapolvere connessi possono già farlo. Il diritto italiano intercetta già, almeno in parte, l’uso intenzionale della tecnologia per controllo, sorveglianza e abuso domestico. Lo stesso vale per le vulnerabilità tecniche, l’hacking di un dispositivo domestico, già dentro un perimetro noto. Sono dimensioni reali del rischio, già in parte coperte. Il cuore del problema sta altrove.

È sull’apprendimento autonomo che il diritto si fa più incerto. L’AI Act organizza i sistemi per categorie di rischio, e gli smart robot domestici adattivi non vi rientrano in modo esplicito. La Legge italiana sull’Intelligenza Artificiale ribadisce il principio antropocentrico e la supervisione umana significativa, e resta un quadro di principi in attesa di decreti attuativi.

Nel diritto europeo, una delle norme più vicine a questo problema è la nuova direttiva sulla responsabilità da prodotti difettosi. Tratta software e sistemi di AI come prodotto e apre già alla valutazione di sistemi capaci di continuare ad apprendere. Il produttore può rispondere anche per modifiche introdotte da aggiornamenti successivi, e l’onere della prova del consumatore viene alleggerito quando la complessità tecnica rende impossibile dimostrare il difetto in modo lineare. È un appoggio utile sulla responsabilità. Il vuoto sta più avanti. Resta uno strumento di responsabilità da prodotto e guarda al difetto. L’apprendimento avvenuto regolarmente in un ambiente sbagliato richiede una qualificazione diversa.

Chi risponde

Dobbiamo capire chi risponde, perché la catena è lunga: produttore hardware, fornitore del modello AI, distributore, venditore, autore degli aggiornamenti software, utente che ha portato il sistema in casa. E quando l’apprendimento è autonomo, il nesso causale tra una scelta di design del produttore e un danno fisico avvenuto mesi dopo, in un appartamento dove nessun ingegnere ha messo piede, diventa difficile da costruire con gli strumenti che oggi abbiamo.

Senza una categoria che descriva specificamente questo fenomeno, il diritto rischia di vedere solo ciò che le sue categorie attuali sanno già riconoscere. Vede il familiare che usa il robot come strumento di controllo, perché quello rientra nelle norme esistenti sull’abuso e il controllo coercitivo. Vede il prodotto difettoso, quando il difetto è dimostrabile e ricostruibile in fabbrica. Fatica molto di più a qualificare il caso del sistema che apprende in ambiente coercitivo e poi riflette quella logica nello spazio domestico. Il danno può prodursi prima che il diritto riesca a nominarlo.

Per questo l’ho chiamata Violenza Domestica Sintetica. “Sintetica” qualifica l’agente artificiale fisicamente presente nello spazio domestico. Il termine si affianca alle categorie giuridiche esistenti e segnala una zona che oggi resta scoperta, visibile solo quando i casi arrivano davanti ai giudici. Le tecnologie arrivano in casa prima delle regole. Capita ogni volta. Stavolta il nome ce l’abbiamo.

Gabriele Gobbo

di Gabriele Gobbo

Divulgatore, docente e consulente di comunicazione digitale. Da oltre trent’anni studia l’impatto delle tecnologie sui processi decisionali, sulla società e sulle istituzioni, con particolare attenzione alle implicazioni etiche e di governance. Autore di Digitalogia e ideatore del concetto di Sonnambuli Digitali, promuove un approccio critico e consapevole al digitale. È vicepresidente del Digital Security Festival e conduce il programma televisivo FvgTech.