Lo smartphone personale di un manager, se usato anche una sola volta per scambiare comunicazioni lavorative, può rientrare nel perimetro di un’indagine antitrust europea e diventare oggetto di una richiesta informativa vincolante della Commissione. A stabilirlo sono due sentenze del Tribunale dell’Unione Europea, pronunciate il 3 giugno 2026, che hanno respinto i ricorsi presentati da Vivendi e Lagardère contro le decisioni investigative adottate dall’autorità di concorrenza UE nel settembre 2023. Vivendi ha già annunciato l’intenzione di impugnare entrambe le pronunce davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
L’acquisizione di Lagardère e il sospetto di gun jumping
La vicenda ha origine nell’ottobre 2022, quando Vivendi ha notificato alla Commissione europea l’intenzione di acquisire il controllo esclusivo di Lagardère, gruppo francese attivo nell’editoria e nei media. La Commissione ha autorizzato l’operazione nel giugno 2023, imponendo alcune condizioni. Poco dopo, tuttavia, i regolatori hanno aperto un’indagine per sospetto “gun jumping”: l’ipotesi, cioè, che Vivendi avesse già esercitato un’influenza determinante su Lagardère prima di ricevere il via libera formale, interferendo nelle decisioni editoriali, nelle politiche del personale e nella programmazione radiofonica. Per raccogliere gli elementi necessari, nel settembre 2023 la Commissione ha emesso richieste di informazioni vincolanti nei confronti di entrambe le società, chiedendo la produzione di un volume consistente di documenti interni e comunicazioni su un arco temporale di quasi quattro anni.
Le richieste erano costruite attorno a parole chiave predefinite e coprivano messaggi inviati o ricevuti da un elenco nominativo di dirigenti, dipendenti e giornalisti, sia attraverso strumenti professionali che tramite applicazioni personali come WhatsApp, Telegram, Signal e SMS, a condizione che quei dispositivi o account fossero stati usati almeno una volta per finalità aziendali. La soglia fissata era minima e la sua conseguenza pratica era ampia: se una conversazione conteneva anche solo un termine rilevante, l’intera chat relativa al periodo coperto dall’indagine avrebbe dovuto essere consegnata per intero.
Entrambe le società si erano opposte con forza, portando la questione davanti al Tribunale dell’Unione Europea. Vivendi aveva contestato, tra l’altro, la portata eccessiva delle richieste, capaci di catturare dati personali del tutto estranei all’attività commerciale oggetto dell’indagine. Lagardère aveva aggiunto un argomento ulteriore, sostenendo che adempiere alle richieste della Commissione l’avrebbe posta in contrasto con obblighi previsti dal diritto francese a tutela delle fonti giornalistiche.
La risposta del Tribunale e le implicazioni per le imprese digitali
I giudici europei hanno riconosciuto apertamente che le richieste configurano un’ingerenza seria nel diritto alla riservatezza della vita privata. Allo stesso tempo, hanno concluso che questa ingerenza regge al vaglio del diritto dell’Unione perché poggia su una base giuridica chiara, persegue un obiettivo di interesse generale (l’effettiva applicazione delle norme sulla concorrenza), rispetta il nucleo essenziale del diritto alla privacy e rimane proporzionata all’obiettivo dichiarato. Il Tribunale ha sottolineato che le informazioni personali vengono acquisite in modo incidentale durante una ricerca orientata a dati commerciali, che le richieste sono circoscritte a soggetti determinati, a un periodo definito e a criteri di ricerca precisi, e che sono accompagnate da misure di salvaguardia per i dati sensibili e le informazioni riservate. Sul punto delle fonti giornalistiche, i giudici hanno ritenuto le garanzie procedurali adottate dalla Commissione sufficienti a tutelarle. Quanto all’argomento di Lagardère relativo al diritto francese, il Tribunale ha osservato che il diritto nazionale non può essere invocato per sottrarsi a una richiesta validamente emessa ai sensi del diritto UE, aggiungendo che, nella misura in cui la società aveva tollerato l’uso di dispositivi personali per comunicazioni lavorative senza predisporre meccanismi per recuperarle, la difficoltà di adempiere era il risultato di una scelta organizzativa propria. I giudici hanno inoltre ricordato che le richieste informative della Commissione sono soggette al controllo dei giudici UE, il che costituisce di per sé una garanzia per i diritti fondamentali: consentire alle imprese di rifiutare la consegna di documenti conservati su dispositivi personali usati per il lavoro avrebbe rischiato di svuotare di efficacia l’intera capacità investigativa della Commissione.
Gli studi legali che hanno analizzato le sentenze segnalano che i principi fissati dal Tribunale non restano confinati al diritto delle concentrazioni, ma si estendono a qualsiasi procedimento di enforcement del diritto europeo della concorrenza, comprese le indagini condotte ai sensi del Digital Markets Act, del Digital Services Act e del Foreign Subsidies Regulation. Per le imprese che operano nel digitale, questo significa che la distinzione tra comunicazioni personali e comunicazioni professionali smette di essere una questione di stile organizzativo e diventa un tema di gestione del rischio legale.
