Garanzia, ora negozi ed e-commerce devono esporre l’avviso Ue ma il cartello rischia di non bastare

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Dal 27 settembre 2026 negozi fisici e siti e-commerce devono esporre l’avviso armonizzato Ue sulla garanzia legale di conformità, in formato almeno A4 e a colori nella versione online, come previsto dal D.Lgs. 30/2026. Per le garanzie commerciali di durabilità gratuite oltre i due anni offerte dal produttore arriva invece l’etichetta GARAN, che indica la durata della copertura e richiama la garanzia legale

di Carlo Maria Venturi*

Dal 27 settembre 2026 è pienamente operativo un nuovo strumento destinato a incidere sulle modalità con cui i venditori informano i consumatori dei loro diritti relativamente alle garanzie, si tratta dell’ introduzione dell’avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e dell’etichetta armonizzata per l’eventuale Garanzia convenzionale. Le novità si inseriscono nel più ampio percorso europeo di rafforzamento della tutela del consumatore e della trasparenza commerciale.

La novità prende avvio dai contenuti della Direttiva UE 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024, nota come direttiva “Empowering Consumers for the Green Transition”, che modifica la Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. In Italia, la direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, in vigore dal 24 marzo scorso.

La ratio della norma riguarda principalmente il fatto che l’esistenza di diritti riconosciuti dalla legge, non garantisce da sola, che i consumatori li conoscano e siano concretamente in grado di esercitarli. In materia di garanzia (legale), tale divario è particolarmente evidente. Nonostante la disciplina sia da tempo contenuta nel Codice del consumo, è ancora frequente ad esempio, che l’acquirente confonda la garanzia legale con quella convenzionale offerta dal produttore, rivolgendosi al soggetto sbagliato per la richiesta di rimedio, oppure ritenga di dover sostenere costi per ottenere la riparazione di un bene difettoso.

Il Legislatore europeo ha quindi scelto di intervenire anche sul momento del primo contatto, che avviene entrando nel negozio fisico, oppure visitando il sito e-commerce, introducendo un modello di Avviso standardizzato, riconoscibile in tutti gli Stati membri. Il formato e il contenuto dell’avviso sono disciplinati dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 della Commissione, del 25 settembre 2025.

L’obiettivo (condivisibile) della norma è quello di rendere immediatamente riconoscibili alcuni diritti fondamentali, in Italia indicati dal Codice del consumo, nell’intento di evitare la frammentazione delle informazioni e la tendenza a relegare le condizioni di garanzia in documenti (informative/dichiarazioni) difficilmente reperibili o di non agevole comprensione.

Che cosa cambia concretamente per venditori e consumatori

Il D.Lgs. n. 30/2026, oltre ad altre fattispecie, ha introdotto nel Codice del consumo l’art. 65-ter, dedicato all’Avviso armonizzato e all’Etichetta armonizzata. La disciplina deve essere letta insieme alle modifiche apportate agli artt. 48 e 49 del Codice, relativi agli obblighi di informazione precontrattuale, rispettivamente, nei contratti diversi da quelli a distanza, oltre che nei contratti a distanza.

L’Avviso armonizzato è obbligatorio per i venditori di beni di consumo e deve essere esposto in modo visibile, ad esempio in un punto ben individuabile del negozio oppure sul sito del venditore. Non si tratta di un’informazione lasciata alla discrezionalità del professionista e neppure di un semplice elemento promozionale.

Le prescrizioni formali sono puntuali e il modello deve corrispondere a quello previsto dall’Allegato II-octies, parte I, del Codice del consumo. Se stampato, deve avere dimensioni non inferiori al formato A4, nei locali commerciali può essere esposto a colori o in bianco e nero, mentre nella visualizzazione online deve essere a colori. Il modello armonizzato non può essere liberamente modificato.

L’avviso indica i principali elementi della garanzia legale di conformità, i rimedi disponibili in caso di difetto e la possibilità che la disciplina nazionale riconosca una tutela più estesa. Rammenta inoltre che possono esistere garanzie commerciali ulteriori rispetto a quella legale (Etichetta armonizzata).

Accanto all’avviso è prevista infatti l’etichetta armonizzata «GARAN», disciplinata dalla parte II dell’Allegato II-octies. Essa riguarda la Garanzia commerciale di durabilità offerta volontariamente dal produttore, senza costi aggiuntivi, per l’intero bene e per una durata superiore a due anni. In tale ipotesi, l’etichetta deve rendere riconoscibili l’esistenza e la durata della garanzia, ricordando al contempo l’esistenza necessaria della garanzia legale.

È essenziale, pertanto, non confondere i due strumenti. L’avviso informa di una tutela prevista dalla legge, l’etichetta GARAN segnala una specifica Garanzia commerciale aggiuntiva (se superiore ai 2 anni). La prima non crea la Garanzia legale, che esiste indipendentemente dall’esposizione del documento, mentre la seconda non sostituisce, né può ridurre i diritti che spettano al consumatore in forza della legge.

La garanzia legale e convenzionale, diritti che esistono indipendentemente dall’Avviso

Per comprendere la portata della riforma occorre ricordare che la garanzia legale di conformità è già disciplinata dagli artt. 128 e seguenti del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ossia il Codice del consumo, come modificato dal D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170, in attuazione della direttiva (UE) 2019/771.

Ai sensi dell’art. 133 del Codice del consumo, il venditore risponde dei difetti di conformità esistenti al momento della consegna e che si manifestano entro due anni da essa.

In presenza di un difetto di conformità, l’art. 135-bis riconosce al consumatore, alle condizioni previste dalla normativa, il diritto al ripristino della conformità mediante riparazione o sostituzione (primi rimedi), senza spese. Nei casi stabiliti dalla legge, il consumatore può inoltre ottenere la riduzione proporzionale del prezzo oppure, in assenza di opportunità di accordo, la risoluzione del contratto.

Diversa è la garanzia convenzionale o commerciale, disciplinata dall’art. 135-quinquies del Codice del consumo. Essa costituisce un impegno ulteriore rispetto alla garanzia legale, assunto volontariamente dal venditore o dal produttore secondo i termini della relativa dichiarazione o pubblicità. Non può pregiudicare i diritti inderogabili riconosciuti al consumatore dalla legge.

È proprio questa distinzione che la nuova disciplina intende rendere più comprensibile. Ma è proprio qui che emerge il limite di una tutela affidata alla sola esposizione di un avviso.

Esporre non significa necessariamente informare adeguatamente

L’introduzione dell’avviso armonizzato rappresenta un passo avanti, ma non deve essere interpretata dal venditore come un “adempimento liberatorio”, infatti la conformità grafica e formale del documento, non esaurisce tutti gli obblighi informativi indicati dal Codice del consumo.

Gli artt. 48 e 49 impongono infatti obblighi di informazione precontrattuale che devono essere valutati in relazione alla tipologia di contratto e alle circostanze della vendita. L’Avviso armonizzato invece, assolve una funzione di richiamo generale ai principali diritti dei consumatori, mentre non può per sua natura, richiamare tutte le informazioni specifiche necessarie in ogni singola operazione commerciale.

Si pensi all’acquisto online di un elettrodomestico, di uno smartphone o di un bene dotato ad esempio di elementi digitali. La presenza di un avviso sul sito può rendere il consumatore consapevole dell’esistenza della garanzia legale, ma non chiarisce da sola, come segnalare un difetto, a chi rivolgersi, quali siano le modalità operative per la riparazione o la sostituzione, quali obblighi di aggiornamento del software, siano in capo al professionista nei casi previsti dalla Legge e quali condizioni regolino un’eventuale Garanzia commerciale aggiuntiva.

La questione è ugualmente rilevante quando le informazioni sulla garanzia convenzionale (Etichetta GARAN) sono presentate in termini promozionali, enfatizzando, ad esempio, la durata della copertura convenzionale, senza chiarire adeguatamente che i diritti derivanti dalla garanzia legale, restano autonomi e inderogabili. Il consumatore può così essere indotto a credere che la protezione effettiva dipenda dalla garanzia offerta a pagamento o che, scaduta la garanzia convenzionale, non vi siano più rimedi disponibili.

Occorre dunque evitare una lettura esclusivamente letterale della riforma. L’avviso è uno strumento necessario, ma il suo valore dipende dal modo in cui viene inserito in una politica complessiva di trasparenza, fatta di informative precontrattuali complete, condizioni contrattuali comprensibili, assistenza post-vendita accessibile e gestione dei reclami coerente con i diritti riconosciuti dalla Legge.

Una tutela effettiva richiede anche altro

La nuova disciplina merita di essere accolta favorevolmente, nella misura in cui rende più visibili diritti troppo spesso ignorati. Il vero banco di prova sarà la condotta concreta dei venditori, la capacità di distinguere chiaramente Garanzia legale e Garanzia commerciale, di non frapporre ostacoli ingiustificati, o esclusioni all’esercizio dei rimedi, di fornire risposte tempestive e di non trasferire sul consumatore costi o oneri che la Legge pone a carico del venditore.

Dal punto di vista giuridico, la corretta esposizione dell’avviso costituisce un obbligo specifico, ma non esclude che, pur in presenza di una corretta esposizione dell’avviso e dell’etichetta, una condotta complessiva del venditore, oppure del produttore, possa risultare comunque contraria agli artt. 21, 22, 48 e 49 del Codice del consumo, né che ricorrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. In conclusione, la riforma europea muove da un presupposto logico, non può esercitare efficacemente un diritto chi non sa di averlo. Ma il passaggio dalla conoscenza astratta all’effettività della tutela, richiede molto di più di un avviso armonizzato. La trasparenza non si misura soltanto da ciò che il venditore espone, ma anche da ciò che spiega, da come si comporta quando emerge un difetto e dalla concreta possibilità per il consumatore di ottenere quanto la legge gli riconosce.

*Uff. Legale Garanteasy