Gli occhiali smart aprono possibilità nuove e comportano rischi seri per i dati personali, specie quando consentono di registrare immagini e conversazioni senza che le persone coinvolte se ne accorgano. Il Comitato europeo per la protezione dei dati, noto come Edpb, ha quindi adottato una dichiarazione che chiede garanzie più ampie a difesa dei diritti e delle libertà delle persone. Il testo è stato approvato dalle autorità europee di protezione dei dati nell’ultima riunione plenaria, con la partecipazione per l’Italia della vicepresidente del Garante privacy Ginevra Cerrina Feroni e del dirigente Riccardo Acciai.
Cosa dice l’Edpb sugli smart glasses e sui rischi per la privacy
Il documento, che ha natura di dichiarazione preliminare, offre indicazioni agli utenti e alle aziende che producono i dispositivi o ne gestiscono i servizi, con l’obiettivo di far conoscere i rischi legati al loro impiego.
Gli smart glasses sono dispositivi indossabili dall’aspetto di normali occhiali, dotati di telecamere e microfoni a cui si affiancano sistemi di intelligenza artificiale. Servono per telefonare, tradurre le conversazioni in tempo reale, assistere persone con disabilità o documentare eventi. Le stesse funzioni consentono anche registrazioni occulte e trasmissioni in diretta sui social, mentre alcune applicazioni possono arrivare al riconoscimento facciale o vocale. I rischi crescono nei luoghi sensibili come ospedali, scuole, spogliatoi e ambienti di lavoro. Il richiamo europeo arriva mentre in alcuni paesi si discutono limitazioni concrete: il governo norvegese ha chiesto un divieto temporaneo in determinati luoghi pubblici e Oslo ha già escluso gli occhiali con telecamera dalle scuole.
Chi usa gli occhiali per attività esclusivamente personali o domestiche resta fuori dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati, noto come Gdpr, mentre chi pubblica le immagini su profili social pubblici o li impiega per lavoro può diventare titolare del trattamento, con i relativi obblighi. Anche produttori e fornitori di servizi, compresi quelli basati sull’intelligenza artificiale, possono essere titolari autonomi o contitolari quando stabiliscono finalità e mezzi del trattamento. In tal caso gli obblighi di trasparenza restano a loro carico e non possono essere trasferiti sugli utenti.
Come devono segnalare le riprese gli occhiali smart
Il Comitato dedica particolare attenzione alla trasparenza, perché chi si trova nelle vicinanze deve poter capire quando viene ripreso o registrato. La presidente Anu Talus ha indicato come soluzioni luci led ben visibili, segnali acustici o vocali, notifiche di prossimità sullo smartphone rispettose della privacy e un design distintivo. La dichiarazione raccomanda indicatori luminosi e acustici efficaci e difficili da disattivare, accanto a caratteristiche che rendano gli smart glasses distinguibili dai normali occhiali. Ogni trattamento soggetto al Gdpr richiede poi una base giuridica valida: il consenso può risultare difficile da ottenere da chi viene ripreso inconsapevolmente, mentre il legittimo interesse impone una valutazione attenta dei diritti e delle ragionevoli aspettative degli interessati. Tra le misure tecniche incoraggiate figurano la limitazione delle registrazioni continue e dei tempi di conservazione, l’oscuramento dei volti, la pseudonimizzazione dei dati, le restrizioni geografiche nei luoghi sensibili e meccanismi che rallentino la condivisione sui social, anche attraverso le soluzioni predisposte da produttori e fornitori.
Ai minori va assicurata una tutela particolare. L’Edpb ricorda infine che l’uso degli smart glasses può ricadere anche in disposizioni di natura penale e civile, nella disciplina del lavoro e in altre normative di settore.
