Telefonate registrate e avvisi sulla porta di casa, il Garante chiude ai recuperi crediti invasivi

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Il Garante privacy ha pubblicato la nuova edizione del vademecum sul recupero crediti, che vieta visite a casa o al lavoro capaci di esporre il debitore, telefonate di sollecito preregistrate senza operatore, avvisi di mora affissi nel condominio e buste con la scritta «recupero crediti» visibile all'esterno. Il trattamento dei dati del debitore è lecito anche senza consenso perché si fonda sul legittimo interesse del creditore, obbligato a controllare periodicamente le agenzie esterne e a fornire un'informativa privacy dettagliata

Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo online la nuova edizione del vademecum «Privacy e recupero crediti», dedicato a chi sollecita il pagamento di somme rimaste insolute.

La guida si rivolge alle società specializzate nel recupero, alle banche, alle finanziarie e alle aziende che forniscono servizi telefonici o energetici, con l’obiettivo di prevenire trattamenti illeciti o lesivi della dignità di chi ha un debito in sospeso. In linea con il Regolamento europeo sulla protezione dei dati, il documento mette in equilibrio l’interesse del creditore a ottenere quanto gli spetta e la riservatezza del debitore. Il trattamento dei dati per questa finalità resta lecito anche quando manca il consenso dell’interessato, perché poggia sul legittimo interesse del titolare. L’Autorità precisa poi di non avere competenza sulle liti che riguardano l’esistenza o l’importo del credito, da sottoporre al giudice ordinario oppure ad autorità di settore come l’Antitrust e Arera.

Quali pratiche di recupero crediti sono vietate

Gli accertamenti svolti dal Garante hanno fatto emergere comportamenti invasivi ancora presenti nel settore, per questo il vademecum ribadisce il divieto di esercitare pressioni indebite sul debitore o di rendere nota a terzi la sua condizione di inadempimento. Rientrano tra le condotte illecite le visite a domicilio o sul posto di lavoro che espongono la situazione economica della persona davanti a colleghi e familiari, insieme all’affissione di avvisi di mora sulla porta di casa o nell’androne del condominio, dove chiunque passi può leggerli con facilità.

Lo stesso vale per le telefonate di sollecito preregistrate, effettuate senza un operatore in linea, che rischiano di essere ascoltate da chi risponde al posto del debitore.

Il divieto si estende alla corrispondenza con diciture esterne visibili come «recupero crediti». La guida indica invece come consentita la ricerca del debitore, perfino sul luogo di lavoro, a condizione che chi lo contatta eviti qualsiasi riferimento al debito.

Quali dati può trattare chi recupera un credito

Gli incaricati del recupero possono utilizzare i dati anagrafici del debitore, il codice fiscale, l’ammontare del credito e i recapiti comunicati al momento della firma del contratto, ai quali il vademecum affianca le informazioni ricavate da registri pubblici e da fonti terze autorizzate. Le comunicazioni postali devono viaggiare in plichi chiusi e privi di scritte che richiamino l’attività di recupero. Sul piano della responsabilità, il creditore che affida la pratica a un’agenzia esterna è tenuto a controllarne l’operato con verifiche periodiche. Al debitore spetta infine un’informativa privacy chiara e dettagliata sul trattamento dei propri dati.