L’intelligenza artificiale approda nei codici italiani con un provvedimento che porta le sue conseguenze dentro il processo penale, il codice penale e le aule dei tribunali civili. Il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre, entra in vigore il 30 settembre e fissa regole precise sull’uso dei sistemi da parte della polizia e sulle responsabilità di chi li progetta o li impiega.
Cosa prevede il decreto legislativo 160/2026
Il testo dà attuazione a una delle deleghe contenute nella legge 23 settembre 2025, n. 132, la prima legge italiana dedicata all’intelligenza artificiale, e adegua l’ordinamento nazionale al Regolamento europeo 2024/1689, conosciuto come AI Act. La prima parte disciplina l’impiego degli algoritmi da parte delle forze di polizia, mentre la seconda riguarda gli usi illeciti e il risarcimento dei danni, con alcune disposizioni transitorie in chiusura. Tra i temi toccati figurano il riconoscimento biometrico, la responsabilità per i sistemi classificati ad alto rischio, la rimozione dei contenuti illeciti dalla rete e le cause per i danni provocati dagli algoritmi.
Le nuove norme coinvolgono quindi una platea ampia, che comprende magistrati, avvocati, forze dell’ordine, amministrazioni pubbliche, produttori e aziende che utilizzano professionalmente sistemi di intelligenza artificiale.
Riconoscimento biometrico in tempo reale nelle indagini
Una parte consistente del provvedimento riguarda l’uso dell’intelligenza artificiale per riconoscere e localizzare una persona attraverso i tratti del volto o altri dati biometrici. Il decreto inserisce nel codice di procedura penale l’articolo 359-ter, che ammette l’identificazione biometrica remota in tempo reale, cioè il confronto automatico tra i volti ripresi dalle telecamere e quelli delle persone ricercate, quando occorre confermare l’identità o rintracciare qualcuno su cui gravano sufficienti indizi per uno dei delitti elencati nell’allegato II dell’AI Act.
Per questi reati la legge deve prevedere una pena massima di almeno quattro anni, soglia che si riferisce al massimo edittale, ossia alla pena più alta astrattamente prevista.
Lo stesso strumento potrà servire a ritrovare i latitanti, ovvero le persone che si sottraggono a una misura cautelare coercitiva come la custodia in carcere o a un ordine di carcerazione, e a cercare le vittime di sottrazione di persona, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale. Nella procedura ordinaria il pubblico ministero presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, che decide con un provvedimento motivato. L’autorizzazione deve indicare le persone ricercate e delimitare l’area geografica in cui il sistema può operare, oltre a stabilire la durata dell’attività, che non può superare quindici giorni salvo proroghe motivate.
Procedura d’urgenza e prove inutilizzabili
Quando i tempi sono stretti, il pubblico ministero può attivare direttamente il sistema con un proprio decreto, che viene poi sottoposto al giudice. Se non c’è modo di attendere neppure la decisione del pm, a procedere sono gli ufficiali di polizia giudiziaria, obbligati però a trasmettere la richiesta entro dodici ore. Da quel momento scattano termini ravvicinati anche per il pubblico ministero, che deve formalizzare la domanda, e per il giudice chiamato alla convalida.
L’impiego del sistema fuori dai casi consentiti o senza autorizzazione e convalida rende i risultati inutilizzabili nel processo, con l’obbligo di cancellare dati e output raccolti salvo che costituiscano corpo del reato.
Riconoscimento facciale per prevenire i reati
Accanto all’uso investigativo il decreto disciplina l’impiego a fini di prevenzione, con un percorso autorizzativo distinto.
In questo caso la richiesta può partire dal questore, dai comandanti provinciali dei carabinieri e della Guardia di finanza oppure dai responsabili dei servizi centrali. Destinatario è il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, che autorizza l’attività in relazione a un evento specifico, dentro un’area delimitata e nei confronti di persone individuate o individuabili, per una durata massima di quindici giorni prorogabili. Nelle situazioni urgenti l’attivazione può cominciare dopo una comunicazione anche soltanto orale al procuratore, al quale la richiesta formale deve arrivare entro ventiquattro ore.
Il confronto deve avvenire su una banca dati creata per la singola operazione e contenente esclusivamente i dati delle persone ricercate, così da escludere il riconoscimento indiscriminato di chiunque attraversi uno spazio pubblico. Il testo vieta inoltre di utilizzare archivi biometrici costruiti con lo scraping indiscriminato, cioè la raccolta automatica e massiva di immagini pubblicate su internet.
Telecamere e riconoscimento facciale a posteriori
Una disciplina specifica riguarda il riconoscimento facciale applicato alle immagini già registrate dalla videosorveglianza. Nei casi in cui la legge consente di installare telecamere, gli impianti possono essere integrati con componenti di intelligenza artificiale. Per la ricerca mirata di un indiziato il pm deve chiedere l’autorizzazione al gip entro quarantotto ore dall’avvio del sistema, mentre il giudice decide nelle quarantotto ore successive.
Si può fare a meno dell’autorizzazione quando, dopo un reato, la tecnologia viene usata soltanto per una prima identificazione del possibile autore sulla base di elementi oggettivi collegati al fatto.
In luoghi o durante eventi con particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, le immagini dei volti possono essere memorizzate localmente e associate ai dati ricavati dai biglietti o dagli altri titoli di accesso, mentre l’elaborazione biometrica per il confronto con la persona ricercata può partire solo dopo la commissione di un reato. I dati vengono cancellati automaticamente dopo sette giorni, mentre i file di log, cioè le registrazioni degli accessi e delle operazioni svolte, restano conservati per cinque anni. Nessuna decisione sfavorevole può basarsi esclusivamente sull’esito del riconoscimento facciale e resta vietato ogni controllo biometrico generalizzato. Molti dettagli operativi saranno fissati da un decreto del ministro dell’Interno, adottato dopo aver sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Il nuovo reato previsto dall’articolo 437-bis del codice penale
Nel codice penale entra l’articolo 437-bis, intitolato “Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi”. La norma punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi, nelle fasi di progettazione, addestramento, produzione e immissione sul mercato di un sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio, omette le misure tecniche di sicurezza previste oppure non predispone la sorveglianza umana necessaria, quando da queste mancanze nasce un pericolo per la vita o per l’incolumità pubblica o individuale. Se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato la pena va da due a otto anni.
L’alterazione di un sistema ad alto rischio che provoca un pericolo concreto è punita fino a sei anni di reclusione, che salgono a dieci quando è coinvolta la sicurezza dello Stato, con una pena ridotta per alcune omissioni commesse con colpa grave. Può rispondere del reato anche l’utilizzatore professionale che rinuncia intenzionalmente alla sorveglianza umana, se da questa scelta deriva il pericolo richiesto dalla norma.
Cosa rischiano le imprese con il modello 231
Il nuovo delitto entra nel catalogo dei reati che fanno scattare la responsabilità amministrativa degli enti prevista dal decreto legislativo 231 del 2001, la disciplina che sanziona le società per i reati commessi nel loro interesse.
Per l’articolo 437-bis la sanzione prevista va da seicento a mille quote. Il decreto introduce anche sanzioni pecuniarie per il delitto di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con l’intelligenza artificiale, a cui possono aggiungersi misure interdittive come la sospensione o la revoca di autorizzazioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni e il divieto di pubblicizzare beni o servizi, con effetti diretti sull’attività commerciale delle aziende coinvolte.
Per le società che sviluppano o utilizzano in modo professionale sistemi ad alto rischio, la sicurezza dell’intelligenza artificiale entra così nei modelli organizzativi della 231, cioè i protocolli interni adottati per prevenire i reati. Nei modelli andranno individuati responsabili e procedure di controllo, insieme a sistemi di registrazione degli incidenti e a meccanismi concreti per sospendere il funzionamento del sistema.
Rimozione dei contenuti generati con l’intelligenza artificiale
Il decreto modifica anche le modalità di esecuzione del sequestro preventivo, la misura con cui l’autorità giudiziaria blocca beni o contenuti collegati a un reato. Piattaforme, hosting provider, motori di ricerca e altri intermediari potranno ricevere l’ordine di rimuovere o rendere inaccessibili i contenuti online illeciti prodotti anche con l’intelligenza artificiale.
Quando è tecnicamente possibile, l’ordine deve salvaguardare i contenuti estranei alla condotta illecita, così che la rimozione di un singolo deepfake eviti la cancellazione di un intero account.
Danni da intelligenza artificiale e accesso alle prove
Nel processo civile chi ritiene di aver subito un danno contrattuale o extracontrattuale causato dall’uso di un sistema di intelligenza artificiale può chiedere al giudice di ordinare alla controparte, o anche a un soggetto terzo, di esibire le prove sul funzionamento del sistema. La richiesta deve poggiare su fatti ed elementi che rendano verosimile la domanda e il collegamento tra l’output prodotto dall’algoritmo e il danno lamentato, perché una contestazione generica non è sufficiente a ottenere l’ordine. L’esibizione può riguardare i registri di funzionamento, la documentazione tecnica, il sistema di gestione dei rischi e le informazioni sui parametri della supervisione umana.
Il giudice deve rispettare i criteri di necessità e proporzionalità e proteggere i segreti commerciali e le informazioni riservate.
Se la parte si rifiuta senza giustificazione, il giudice può ricavarne argomenti di prova. Quando il rifiuto riguarda la documentazione espressamente indicata dal decreto, i fatti allegati da chi chiede il risarcimento possono essere considerati ammessi, mentre per il terzo che non esegue l’ordine è prevista una sanzione compresa tra 1.500 e 10.000 euro.
Nesso causale presunto e azione diretta contro l’assicurazione
L’articolo 18 introduce una presunzione del nesso di causalità. Quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dall’AI Act, il legame tra violazione e danno si considera dimostrato fino a prova contraria, per cui il danneggiato deve indicare il pregiudizio subito e lo specifico obbligo violato, mentre spetta al convenuto provare che la violazione non ha causato il danno.
La conformità all’AI Act, anche quando certificata, non esclude di per sé la responsabilità civile.
Il danneggiato può inoltre chiedere al presunto responsabile se esista una polizza a copertura del danno. La risposta deve arrivare entro trenta giorni con gli estremi del contratto e il nome della compagnia, altrimenti il giudice può trarne argomenti di prova. La vittima dispone anche di un’azione diretta contro l’assicuratore nei limiti del massimale, con il responsabile chiamato a partecipare al giudizio come litisconsorte necessario, cioè come parte la cui presenza nella causa è obbligatoria. La compagnia conserva la possibilità di opporre le eccezioni contrattuali anteriori al sinistro e di rivalersi sull’assicurato nei casi previsti.
Quando le nuove regole diventano operative
L’entrata in vigore del 30 settembre non rende tutte le disposizioni applicabili con gli stessi tempi. I sistemi di polizia già in uso o in fase di sperimentazione, compresi quelli oggetto di rapporti contrattuali, hanno un anno per adeguarsi alle nuove regole, mentre altre norme seguono il calendario applicativo dell’AI Act stabilito a livello europeo.
Servono inoltre decreti ministeriali per definire requisiti tecnici, livelli di accuratezza, monitoraggio dei bias e modalità operative di alcuni trattamenti biometrici.
