La designazione di TikTok come gatekeeper ai sensi del Digital Markets Act supera un nuovo passaggio nel contenzioso che oppone ByteDance alla Commissione europea. L’avvocato generale Andrea Biondi ha proposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea di respingere l’impugnazione presentata dalla società proprietaria del social network, confermando nella sostanza la valutazione già espressa dal Tribunale nel 2024. Le conclusioni, depositate il 15 ottobre 2026 nella causa C-627/24 P, riguardano la prima controversia sull’applicazione del DMA arrivata davanti alla Corte. Al centro del procedimento figura la possibilità per una grande piattaforma digitale di contestare la propria classificazione attraverso elementi relativi alla concorrenza, alle caratteristiche del servizio e al comportamento degli utenti. La posizione dell’avvocato generale anticipa alcuni dei criteri giuridici sui quali i giudici saranno chiamati a pronunciarsi, senza vincolare la futura sentenza.
Perché TikTok è considerato un gatekeeper dal DMA
La controversia nasce dalla decisione adottata dalla Commissione europea nel settembre 2023, quando ByteDance è stata designata come gatekeeper in relazione a TikTok, classificato come servizio di social network online. Il regolamento europeo sui mercati digitali stabilisce una serie di obblighi per le imprese che controllano servizi di piattaforma di base e svolgono una funzione di intermediazione significativa tra utenti commerciali e utenti finali. La normativa utilizza soglie quantitative per individuare gli operatori che si presumono in possesso delle caratteristiche richieste, lasciando alle imprese la possibilità di presentare prove contrarie. ByteDance aveva contestato la propria designazione sostenendo che la piattaforma operasse in condizioni differenti rispetto ad altri grandi operatori digitali. Tra gli elementi richiamati figuravano l’assenza di un ecosistema più ampio di servizi collegati, le dimensioni di TikTok rispetto ad alcuni concorrenti e la frequente utilizzazione di più social network da parte degli stessi utenti. La Commissione aveva considerato insufficienti queste argomentazioni e aveva adottato la decisione senza avviare un’indagine di mercato. Il Tribunale dell’Unione europea, con una sentenza del 17 luglio 2024, aveva successivamente respinto il ricorso della società. ByteDance aveva quindi portato la controversia davanti alla Corte di giustizia, contestando diversi aspetti della valutazione giuridica compiuta dai giudici di primo grado.
Uno dei temi esaminati da Biondi riguarda il cosiddetto multihoming, ossia l’abitudine degli utenti a utilizzare contemporaneamente piattaforme concorrenti. Secondo l’avvocato generale, questa circostanza può coesistere con il ruolo di TikTok come punto di accesso importante attraverso il quale le imprese raggiungono i consumatori. La disponibilità di altri social network, considerata isolatamente, non è quindi sufficiente a escludere la designazione prevista dal DMA. Su questo aspetto, le conclusioni ritengono che il Tribunale abbia correttamente respinto le contestazioni avanzate da ByteDance.
Ricorso ByteDance e DMA, quando la Commissione deve aprire un’indagine
Le conclusioni affrontano anche le condizioni che obbligano la Commissione europea ad approfondire le obiezioni presentate da un’impresa. Secondo Biondi, quando gli elementi prodotti mettono seriamente in discussione le presunzioni previste dal regolamento, l’autorità deve avviare un’indagine di mercato, salvo che risulti evidente l’assenza dei requisiti qualitativi necessari per la designazione. La valutazione preliminare richiede argomentazioni sufficientemente convincenti, mentre la dimostrazione definitiva dell’assenza dello status di gatekeeper appartiene a una fase successiva. Se le contestazioni risultano prive di un adeguato fondamento, la Commissione può respingerle senza procedere all’indagine. Applicando questi criteri alla vicenda TikTok, l’avvocato generale ritiene che il Tribunale abbia correttamente valutato la decisione europea.
Un ulteriore profilo riguarda le garanzie procedurali riconosciute a ByteDance. La società aveva sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto consentirle di intervenire nuovamente prima della decisione definitiva, dopo aver formulato una valutazione provvisoria delle argomentazioni presentate. Biondi distingue il diritto dell’impresa a essere ascoltata dall’eventuale obbligo dell’autorità di instaurare un ulteriore confronto durante il procedimento. Secondo le conclusioni, ByteDance aveva diritto a presentare osservazioni contro la designazione e a ottenere un esame accurato e imparziale delle proprie argomentazioni. La Commissione, però, non era tenuta a comunicarle preventivamente la propria valutazione provvisoria per raccogliere nuove osservazioni. Su questo specifico aspetto, l’avvocato generale considera giuridicamente errata la motivazione del Tribunale, che aveva ravvisato una violazione del diritto di essere ascoltati. Propone quindi di mantenere il rigetto del ricorso sostituendo quella parte della motivazione con una diversa interpretazione delle garanzie procedurali. La distinzione assume rilievo per l’applicazione del DMA, poiché delimita le circostanze nelle quali le autorità europee devono approfondire le contestazioni delle imprese prima di adottare una decisione di designazione.
Il regolamento prevede obblighi specifici per i gatekeeper, con sanzioni che, in caso di violazione, possono raggiungere il 10% del fatturato mondiale annuo dell’impresa. Tra gli altri operatori designati dalla Commissione figurano Alphabet, Apple, Meta, Amazon, Microsoft e Booking.com. Anche Meta ha contestato la classificazione di alcuni propri servizi, tra cui Messenger e Marketplace. Nel procedimento riguardante TikTok, le conclusioni dell’avvocato generale costituiscono un parere indipendente e privo di efficacia vincolante. I giudici della Corte di giustizia dovranno ora deliberare sull’impugnazione di ByteDance e pronunciare la sentenza in una data successiva.
