Ogni scatola usata per spedire un ordine online rientra adesso nel perimetro di una norma europea che ne disciplina progettazione, composizione e documentazione. Il regolamento (UE) 2025/40 sostituisce la direttiva del 1994 e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri, senza il passaggio dai parlamenti nazionali. La definizione di imballaggio adottata dal testo comunitario risulta più ampia di quella applicata finora da molte legislazioni interne.
Cosa prevede il regolamento europeo sugli imballaggi
Rientrano nel campo di applicazione la scatola esterna, la busta, i cuscini d’aria, la carta di riempimento e ogni altro materiale impiegato per proteggere il prodotto durante il trasporto. Prima dell’immissione sul mercato il soggetto responsabile deve predisporre la documentazione tecnica e redigere la dichiarazione di conformità, attestando sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti previsti dagli articoli da 5 a 12. Quella documentazione va conservata e messa a disposizione delle autorità di vigilanza, che possono richiederla in sede di verifica e bloccare la commercializzazione dei prodotti privi di riscontro. Il contenuto minimo comprende la descrizione del prodotto, le caratteristiche dei materiali utilizzati, le specifiche tecniche adottate e le prove eseguite.
Scatta anche il divieto di immettere sul mercato imballaggi a contatto con alimenti contenenti PFAS oltre soglie precise, fissate a 25 parti per miliardo per singola sostanza e a 50 parti per milione per il fluoro totale.
Le misure più visibili arriveranno più avanti. La riciclabilità obbligatoria di ogni imballaggio e il tetto del cinquanta per cento allo spazio vuoto nelle confezioni decorrono dal 2030, mentre l’etichettatura armonizzata con codice QR resta legata all’adozione degli atti di esecuzione della Commissione e slitta almeno al 2028. Il metodo ufficiale di calcolo dello spazio vuoto dovrà essere definito entro il 12 febbraio 2028.
Chi risponde della conformità nella vendita online
La ripartizione della responsabilità segue la posizione commerciale e prescinde da chi materialmente confeziona. Un venditore che affida il magazzino a un operatore logistico esterno resta esposto al rischio di contestazione, anche quando la scelta dei materiali è stata compiuta dal fornitore del servizio.
L’articolo 21 del regolamento aggiunge un passaggio che riguarda da vicino chi acquista fuori dall’Unione, perché l’importatore che immette imballaggi con proprio nome o marchio viene considerato fabbricante a ogni effetto e assume l’onere di redigere direttamente la dichiarazione e la documentazione tecnica. Cambia poi la logica della responsabilità estesa del produttore, dato che l’iscrizione al registro nazionale perde il carattere cumulativo e va effettuata in ciascuno Stato membro dove l’imballaggio viene messo a disposizione per la prima volta. Chi spedisce verso Francia, Germania e Spagna dovrà quindi mantenere posizioni separate presso i sistemi locali, mentre in Italia l’adesione al consorzio nazionale imballaggi resta obbligatoria per produttori e importatori. I due quadri, quello europeo e quello interno, convivono durante la fase transitoria.
Lo stato di applicazione in Italia
Il decreto che dovrà stabilire chi controlla e con quali sanzioni manca ancora.
L’articolo 14 della legge 17 marzo 2026 n. 36, la legge di delegazione europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 marzo ed efficace dal 9 aprile, autorizza il Governo ad adottare entro otto mesi uno o più decreti legislativi che introducano le sanzioni amministrative per violazione del regolamento e individuino le autorità competenti al controllo e all’irrogazione. Il termine di delega cade il 9 dicembre 2026 e il provvedimento risulta ancora non adottato, mentre gli Stati membri devono comunicare a Bruxelles il proprio impianto sanzionatorio entro il 12 febbraio 2027. Nell’attesa il riferimento applicabile resta l’articolo 261 del codice dell’ambiente, che prevede una somma compresa tra 5.200 e 40.000 euro per chi immette sul mercato imballaggi privi dei requisiti richiesti. La Germania ha seguito un percorso diverso, con la legge di adeguamento approvata dalla camera bassa l’11 giugno e dal consiglio federale il 10 luglio, efficace proprio dal 12 agosto.
Sui risultati il consorzio nazionale imballaggi ha dichiarato per il 2025 un riciclo di quasi undici milioni di tonnellate, pari al 77,3% di un immesso al consumo di poco più di quattordici milioni. Il capitolo plastica registra numeri più bassi, con un riciclo intorno al 49% rispetto al 55% richiesto per il 2030 e con l’intercettazione dei contenitori per bevande, evidentemente, ferma tra il 68% e il 70%, sotto l’80% che entro quest’anno consentirebbe di evitare l’obbligo del sistema di deposito cauzionale previsto dal 1° gennaio 2029.
