Il Digital Omnibus, il pacchetto con cui la Commissione europea ha proposto a novembre 2025 di semplificare diverse norme digitali, entra in una fase decisiva al Consiglio dell’Unione europea. Mercoledì gli ambasciatori dei Paesi membri valutano il testo di compromesso messo a punto dalla presidenza irlandese, mentre le capitali definiscono la propria posizione. Il via libera darebbe al Consiglio un mandato per trattare con il Parlamento europeo. Rapporteur ha ottenuto la versione definitiva del compromesso.
Cookie, dopo quanto tempo un sito può chiedere di nuovo il consenso
Il compromesso porta a quattro mesi l’attesa prima di una nuova richiesta di consenso ai cookie, mentre la proposta della Commissione indicava sei mesi.
La regola riguarda l’installazione dei cookie nel browser e l’accesso a quelli già presenti, materia disciplinata dalla direttiva ePrivacy. Se una persona rifiuta il consenso per una determinata finalità, il fornitore del servizio non può ripresentare la stessa richiesta prima che siano passati quattro mesi. Il periodo più breve permette quindi ai siti di tornare a chiedere il consenso con due mesi di anticipo rispetto allo schema iniziale. Il testo della presidenza prevede inoltre una futura revisione degli obblighi del Regolamento generale sulla protezione dei dati in funzione del rischio per gli interessati e dell’impatto sulle piccole organizzazioni.
Cosa cambia per la ricerca scientifica con interesse commerciale
Il compromesso modifica la definizione di ricerca scientifica, che include anche la ricerca con un interesse commerciale. Chi la svolge può beneficiare di regole sulla protezione dei dati meno restrittive.
Secondo l’accordo, il trattamento dei dati per ricerca scientifica potrebbe fondarsi sull’interesse pubblico oppure sul legittimo interesse, due basi giuridiche previste dal GDPR, purché risultino soddisfatti i criteri di una delle due. Il legittimo interesse permette a un’organizzazione di usare dati personali per uno scopo proprio, a condizione che questo superi il confronto con i diritti delle persone coinvolte. Con questo meccanismo viene meno la necessità di chiedere il consenso esplicito degli interessati. La definizione contenuta nella proposta omnibus include la ricerca e sviluppo, un’attività che può servire interessi commerciali. Per questo anche l’intelligenza artificiale potrebbe rientrare nel suo ambito di applicazione.
Il testo conferma infine una disposizione della Commissione che consente alle aziende tecnologiche di addestrare modelli di intelligenza artificiale su dati personali sulla base del legittimo interesse. Le autorità pubbliche potrebbero invece richiamare l’interesse pubblico per usare i dati personali nello sviluppo o nell’implementazione dell’IA.
