Quando un’amministrazione pubblica vuole comprare una tecnologia che ancora non esiste, deve pagare qualcuno perché la sviluppi. Funziona così il meccanismo degli appalti di ricerca e sviluppo, e la Commissione europea ha appena riscritto le regole su chi può parteciparvi. Secondo una nuova bozza dell’European Innovation Act ottenuta da Euractiv, l’esecutivo comunitario ha rivisto le disposizioni del cosiddetto “Acquista europeo”, il capitolo che apre agli enti pubblici una corsia dedicata per acquistare soluzioni che il mercato ancora non offre.
Chi può partecipare agli appalti europei di ricerca
La bozza precedente costruiva il perimetro dei partecipanti attorno a un elenco che nessuno ha mai visto compilato.
Quel testo apriva le gare agli operatori con origine negli Stati membri, a quelli provenienti da paesi legati all’Unione da un accordo commerciale contenente clausole sugli appalti pubblici e a un gruppo di “paesi ammissibili” che la Commissione avrebbe dovuto indicare in un secondo momento. La lista è rimasta una casella vuota in tutte le versioni del regolamento visionate da Euractiv, e nella nuova bozza è stata cancellata. Al suo posto Bruxelles introduce un requisito più selettivo, perché l’accordo internazionale sottoscritto con l’Unione deve contenere impegni scritti proprio sugli appalti di ricerca e sviluppo, una specificità che pochi accordi commerciali oggi in vigore possiedono. Il risultato pratico è un restringimento automatico della platea di chi può concorrere, ottenuto senza compilare alcun elenco e senza dover indicare pubblicamente quali paesi restano dentro.
Il regolamento chiude anche le vie laterali. Il subappalto non può essere usato per aggirare le regole di accesso, e chi si aggiudica il contratto dovrà svolgere almeno il 50% delle attività di ricerca nei paesi ammessi, incluso il lavoro dei ricercatori che hanno la responsabilità scientifica del progetto. Gli acquirenti pubblici possono inoltre riservare alcuni contratti della stessa procedura agli operatori europei, lasciando gli altri aperti.
Quando la Commissione può escludere un Paese terzo
Accanto al criterio generale la bozza attribuisce a Bruxelles due poteri di intervento diretto, entrambi da esercitare con atti delegati. Il primo consente di escludere, in tutto o in parte, un paese che non riconosce alle imprese e ai servizi europei lo stesso trattamento riservato agli operatori interni, una clausola di reciprocità calibrata sul mondo della ricerca. Il secondo scatta quando affidarsi ai fornitori di un determinato paese rischia di generare dipendenze capaci di minacciare la sicurezza delle forniture europee sui prodotti in questione. Sul fronte di chi bandisce la gara, il testo permette di limitare la partecipazione alle sole imprese con origine negli Stati membri e non controllate da un soggetto estero o da una società a sua volta sotto controllo straniero, quando lo richiedono ragioni di sicurezza dell’Unione o di uno Stato membro. L’unica apertura prevista ha natura economica: se restare nel perimetro europeo obbligasse l’amministrazione a spendere cifre sproporzionate, la gara può essere allargata a operatori di paesi con impegni generici sugli appalti pubblici. La soglia oltre la quale l’ente può presumere la sproporzione è una differenza stimata superiore al 20% fra le offerte, calcolata su dati oggettivi e trasparenti.
La stessa deroga vale quando nessuna offerta adeguata è arrivata, comprese quelle di una gara analoga bandita dallo stesso ente nei due anni precedenti.
Quanto vale il mercato degli appalti pubblici di ricerca in Europa
Nella relazione che accompagna la proposta la Commissione motiva l’intervento con un divario di spesa misurato. Le altre grandi economie mondiali investono in ricerca e sviluppo attraverso gli appalti pubblici da cinque a otto volte più dell’Unione, un rapporto che Bruxelles considera una delle cause del ritardo europeo nella trasformazione dei risultati scientifici in prodotti vendibili.
L’obiettivo dichiarato è portare la quota europea dallo 0,6% al 3% del totale degli acquisti pubblici, cioè da 17,28 miliardi a 86,4 miliardi di euro l’anno.
Secondo i calcoli della Commissione quella cifra trascinerebbe un ammontare equivalente di investimenti privati, portando la spesa complessiva in ricerca dal 2,2% al 3% del prodotto interno lordo europeo. Il regolamento serve anche a colmare un vuoto giuridico preciso, perché le direttive sugli appalti attualmente in vigore coprono i servizi di ricerca soltanto quando i benefici restano interamente all’acquirente pubblico e quando è l’acquirente a pagare per intero la prestazione, lasciando fuori gran parte degli appalti pre-commerciali. La presentazione ufficiale della proposta è fissata per il 9 settembre 2026, la stessa data del Public Procurement Act destinato a sostituire le tre direttive del 2014 con un regolamento unico applicabile in tutti gli Stati membri senza recepimento nazionale.
