Il tribunale UE smonta la Commissione europea su Meta e rimette in discussione il Dma

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Il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la designazione di Facebook Marketplace come servizio gatekeeper ai sensi del Digital Markets Act, rilevando che la Commissione ha ignorato modifiche rilevanti apportate da Meta nel luglio 2023. Messenger rimane invece soggetto agli obblighi del regolamento, confermata la sua qualifica di punto di accesso importante per le imprese

Facebook Marketplace sfugge agli obblighi del Digital Markets Act. Con la sentenza depositata il 3 giugno 2026 nella causa T-1078/23, il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la parte della decisione della Commissione europea che designava il servizio di annunci di Meta come piattaforma di base soggetta al regolamento europeo sui mercati digitali. La designazione complessiva di Meta come gatekeeper non cade, ma perde un pezzo rilevante: Marketplace esce dal perimetro regolatorio costruito da Bruxelles nel settembre 2023, mentre Messenger vi rimane pienamente incluso.

Cosa ha sbagliato la Commissione europea

Il Tribunale ha individuato due ordini di problemi nella decisione originaria. Il primo riguarda il metodo: nel valutare se Marketplace potesse essere qualificato come servizio di intermediazione online ai sensi del DMA, la Commissione si era basata esclusivamente su dati riferiti ai tre anni precedenti la designazione, ignorando le modifiche che Meta aveva introdotto il 31 luglio 2023, poche settimane prima che la decisione venisse adottata. Quelle modifiche non erano marginali: avevano ridotto il numero massimo di inserzioni pubblicabili per ciascun utente e avevano eliminato il criterio che la stessa Commissione utilizzava per distinguere gli utenti commerciali da quelli privati all’interno della piattaforma. Trascurare un cambiamento di questa portata, avvenuto proprio mentre il procedimento era in corso, costituisce per il Tribunale un errore di diritto che da solo avrebbe potuto determinare l’annullamento.

Al primo errore se ne aggiunge un secondo, di natura formale ma con conseguenze pratiche altrettanto serie. La decisione della Commissione non conteneva alcuna analisi concreta delle modifiche apportate da Meta, lasciando senza risposta la domanda su come quelle modifiche incidessero sulla qualificazione di Marketplace come servizio di intermediazione. Gli elementi inseriti nel testo a sostegno della designazione erano stati giudicati ipotetici e incompleti. Una motivazione di questo tipo non permette all’impresa destinataria di comprendere le ragioni della propria classificazione e non consente al giudice europeo di verificare se la decisione sia corretta. Per queste ragioni, il Tribunale ha concluso che la designazione di Marketplace andava annullata.

La Commissione europea non è vincolata da questa sentenza nel senso di non poter tornare sulla questione. Potrà avviare una nuova procedura di designazione per Marketplace, a condizione di costruire questa volta un’istruttoria aggiornata e una motivazione che tenga conto dell’assetto attuale della piattaforma.

Messenger resta gatekeeper, ecco le ragioni del Tribunale

Sul versante di Messenger, il Tribunale ha respinto integralmente le argomentazioni di Meta. L’azienda sosteneva che il servizio di messaggistica fosse troppo integrato con Facebook per essere considerato un canale autonomo, e che quindi non potesse essere trattato come una piattaforma distinta ai fini del DMA. Il Tribunale ha valutato diversamente: Messenger è accessibile tramite applicazioni proprie, può essere utilizzato senza un account Facebook attivo e Meta stessa promuove strumenti dedicati che permettono alle imprese di interagire direttamente con gli utenti attraverso quel canale. L’integrazione tecnica tra i servizi non è sufficiente, secondo i giudici, a farne un tutt’uno inscindibile sul piano regolatorio.

Il Tribunale ha anche chiarito un punto metodologico che aveva sollevato contestazioni: nel calcolare se Messenger raggiungesse la soglia di utenti finali prevista dal DMA per la designazione, la Commissione aveva considerato tutti gli utenti del servizio, compresi quelli che lo usano insieme a Facebook. Meta riteneva che andassero conteggiati solo gli utenti “esclusivi” di Messenger, cioè quelli che non usano anche il social network. La tesi è stata respinta. Il Tribunale ha inoltre stabilito che la Commissione non era tenuta ad avviare un’indagine di mercato preliminare prima di concludere che Messenger costituisse un punto di accesso importante, in assenza di argomenti sufficientemente solidi da parte di Meta tali da mettere in discussione le presunzioni previste dal regolamento. Sulla sentenza pende ora la possibilità di un’impugnazione davanti alla Corte di giustizia, proponibile entro due mesi e dieci giorni dalla notifica, ma limitata alle sole questioni di diritto.