Fino a 100 milioni di euro delle risorse del programma nazionale “PN Scuola 2021-2027” potranno finanziare i percorsi di alfabetizzazione e formazione sull’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. Lo prevede il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, il cui testo coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2026, n. 152, è stato pubblicato nell’ultima Gazzetta Ufficiale.
Che cosa stabilisce la nuova disposizione sull’intelligenza artificiale
La rubrica dell’articolo è “Disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza artificiale” e la tecnica normativa impiegata è quella della novella.
Il decreto interviene sulla legge 23 settembre 2025, n. 132, che contiene la disciplina italiana in materia, e aggiunge all’articolo 24 un comma 5-bis. Quell’articolo ospita la delega al Governo per adeguare l’ordinamento nazionale alle regole europee, e ne elenca i criteri direttivi. Il nuovo comma stabilisce che, per l’adozione delle misure attuative del criterio relativo ai percorsi di alfabetizzazione e formazione sull’uso dei sistemi di intelligenza artificiale, si possa provvedere nel limite complessivo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del programma nazionale dedicato alla scuola per il periodo 2021-2027. La copertura viene quindi individuata all’interno di un canale di finanziamento già esistente, con una destinazione ulteriore rispetto a quelle originarie.
Perché la formula “nel limite complessivo” cambia la portata della norma
L’espressione scelta dal legislatore fissa un tetto massimo di spesa. La cifra effettivamente impegnata potrà risultare inferiore, in funzione delle misure che verranno adottate e del loro fabbisogno finanziario. Il testo pubblicato individua la fonte delle risorse e il limite entro cui utilizzarle, mentre rinvia altrove ogni determinazione sulle modalità operative.
Il provvedimento non contiene un riparto tra istituti scolastici né un catalogo dei percorsi formativi ammessi al finanziamento.
Il decreto-legge nasce come intervento su infrastrutture e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e i suoi quattordici articoli coprono materie eterogenee. Tra queste figurano le opere compensative collegate alla linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, autorizzate con una spesa complessiva di 56,2 milioni ripartita fino al 2029, l’affidamento a Sogin del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore RTS-1 G. Galilei della Marina militare, la nomina di un commissario straordinario per la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici e la riforma della contabilità pubblica, che entro l’esercizio finanziario 2030 porterà le amministrazioni al nuovo sistema economico-patrimoniale con una fase di sperimentazione avviata nel 2026. La disposizione sull’intelligenza artificiale chiude il testo.
Il quadro normativo italiano ed europeo sulla formazione all’IA
La delega contenuta nell’articolo 24 della legge 132/2025 serve ad allineare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689, e articola il mandato al Governo in una pluralità di criteri che comprendono i poteri di vigilanza, l’apparato sanzionatorio, la disciplina dei singoli settori applicativi e la formazione. Accanto ai percorsi rivolti al sistema scolastico, lo stesso articolo prevede interventi destinati ai professionisti e agli operatori dei diversi comparti attraverso ordini professionali e associazioni di categoria, il rafforzamento delle competenze scientifiche e tecnologiche nei curricoli insieme a quelle artistiche, e attività formative per università e istituzioni AFAM orientate alla comprensione tecnica delle tecnologie, compreso il profilo giuridico.
Sul versante europeo, l’articolo 4 del regolamento richiede a fornitori e utilizzatori professionali di garantire un livello adeguato di competenza al personale che opera con questi sistemi. Le modalità di accesso alle risorse, i soggetti beneficiari e le voci di spesa ammissibili dovranno essere definiti dagli atti attuativi della delega.
